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Provvedimento del 10 gennaio 2008 [1488708]

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[doc. web n.1488708]

Provvedimento del 10 gennaio 2008

L GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 ottobre 2007 con il quale Pasquale Nobile (dipendente di Ceva Logistics s.r.l., "società alla quale transitò a seguito di cessione di ramo d´azienda dalla società Telecom Italia") rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico, Francesco e Ernesto Maria Cirillo, ha ribadito a tale società la richiesta, formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volta ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano (contenuti nella propria "cartella personale", con particolare riferimento al "residuo debito per il prestito per acquisto di prima abitazione, concesso nel 2000 dalla Telecom Italia e le cui rate vengono attualmente trattenute dalla Ceva Logistics"), ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati stessi, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

RILEVATO che il ricorrente ha, altresì, chiesto il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 20 novembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 17 ottobre 2007 con la quale la società resistente ha fornito al ricorrente copia di alcuni "documenti presenti nella cartellina personale dell´interessato", trasmettendo altresì copia di alcuni file contenenti ulteriori dati personali che lo riguardano e indicando inoltre "come consultabili documenti/strumenti informatici" dai quali risulta "particolarmente difficoltosa" l´estrazione dei dati;

VISTE le note inviate via fax il 31 ottobre 2007 e il 15 novembre 2007 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, ritenendo la documentazione fornita non "esaustiva in merito alle richieste formulate in ordine al residuo debito" del prestito a suo tempo concesso da Telecom Italia S.p.A., non ponendo tale documentazione "in luce come il debito iniziale sia onorato nei confronti del creditore iniziale";

VISTO che il ricorrente ha chiesto "che venga fornito il titolo di credito e/o documentazione a supporto della cessione del credito stesso", lamentando "indeterminazioni su come i dati relativi al prestito (…) siano transitati da Telecom verso Ceva";

VISTE le note datate 7 novembre 2007 e 29 novembre 2007 con le quali Ceva Logistics s.r.l., nel trasmettere copia di "tutti i documenti cartacei già inviati al Sig. Nobile" e della corrispondenza intercorsa con lo stesso, ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità, sulle finalità e sulla logica del trattamento precisando, peraltro, che parte delle informazioni relative al prestito accordato all´interessato non sono più disponibili, avendo Telecom Italia S.p.A. smarrito "la cartellina personale del sig. Nobile prima della suddetta cessione del ramo d´azienda";

VISTO che la resistente ha anche sostenuto che "con la cessione di ramo d´azienda Telecom/Ceva (…) sono confluiti in Ceva Logistics Italia S.r.l. tutti i rapporti attivi e passivi di ciascun dipendente (…) così come risulta dal relativo contratto di cessione";

VISTA la nota inviata via fax il 18 dicembre 2007, con la quale il ricorrente ha preso atto delle risposte fornite dalla società resistente;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del medesimo Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento ed estrapolati dai documenti che li contengono, e che tale richiesta non consente invece all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti;

RILEVATO che la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice (previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi), nel caso in cui (come nella vicenda in oggetto) l´estrapolazione dei dati dai numerosi documenti in cui essi sono contenuti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, alla luce dei riscontri forniti dalla resistente che, dalla documentazione in atti, risulta aver messo a disposizione del ricorrente i dati personali contenuti nel suo fascicolo personale ed ha, altresì, fornito sufficienti indicazioni in ordine alle altre richieste formulate dall´interessato ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Ceva Logistics s.r.l., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli