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Programma statistico nazionale 2008-2010 - 15 novembre 2007 [1464806]

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[doc. web n. 1464806]

Programma statistico nazionale 2008-2010  - 15 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale;

Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al Codice);

Vista la richiesta di parere sullo schema del Programma statistico nazionale 2008-2010, trasmessa dall´Istituto nazionale di statistica (Istat) il 27 settembre 2007 e integrata dalla Segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in data 11 ottobre e 29 ottobre 2007;

Visto il quesito formulato dall´Istat (nota n. 3650 del 30 maggio 2007) riguardante l´obbligo di notificazione dei trattamenti di dati personali inseriti nel Programma statistico nazionale;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

L´Istituto nazionale di statistica ha chiesto al Garante il parere sullo schema del Programma statistico nazionale (di seguito Psn) 2008-2010, ai sensi dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989.

Nella richiesta l´Istituto ha ribadito l´impegno ad attuare la normativa sulla protezione dei dati personali nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan). In relazione alle osservazioni formulate da questa Autorità nel parere espresso sul Psn 2007-2009, è stato poi sottolineato che nella versione finale del programma sono state rettificate alcune incongruenze riscontrate dal Garante.

Per quanto riguarda il Psn 2008-2010 l´Istituto ha evidenziato talune innovazioni procedurali e contenutistiche introdotte. Con riferimento alle prime si è precisato, in particolare, che sono stati effettuati controlli volti a individuare la natura dei dati trattati, mentre in merito ai contenuti è stato inserito un nuovo paragrafo sulla comunicazione di dati sensibili e giudiziari all´interno del Sistan.

OSSERVA:

Dall´esame analitico del Programma emergono i seguenti profili, in parte già oggetto dei pareri espressi dal Garante sui precedenti programmi statistici nazionali.

1. Obbligo di risposta

L´obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni previste dal Psn non può riguardare i dati sensibili e giudiziari (art. 7, comma 2, d.lg. n. 322/1989), sia nel caso in cui essi vengano raccolti presso gli interessati, sia per la raccolta presso terzi.

Come più volte evidenziato dal Garante in precedenti pareri, tale garanzia, la cui osservanza è richiamata espressamente nelle schede relative alle rilevazioni e alle elaborazioni di dati sensibili e/o giudiziari (cfr. paragrafo 4.2, pagg. 334 e ss.), deve essere attuata con modalità in concreto idonee ad assicurare il rispetto dell´eventuale volontà dell´interessato di non aderire alla ricerca, anche quando i dati siano raccolti presso terzi; ciò, anche attraverso un´idonea informativa al momento della raccolta, anche se effettuata originariamente per scopi diversi da quelli statistici, ovvero prima della comunicazione dei dati al titolare della ricerca.

In proposito, analogamente a quanto osservato dall´Autorità in relazione al Psn 2007-2009, meritano particolare attenzione le schede informative relative a trattamenti effettuati nel settore sanitario volti a costituire registri di patologia. Infatti, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere raccolti lecitamente presso terzi soltanto su base volontaria, salvo che tale operazione sia prevista da specifiche disposizioni normative da riportare puntualmente nella rispettiva scheda quali fonti che rendono lecito il trattamento (cfr., ad esempio, per la rilevazione ISS-00004-Registro nazionale AIDS, la legge n. 135 del 1990 e il d.m. 15 dicembre 1990, pag. 410, scheda informativa peraltro non ancora integrata nello schema di Psn in esame).

Si rileva inoltre la necessità di prevedere che l´interessato sia informato della facoltà di non rispondere a specifiche domande che potrebbero riguardare dati sensibili e giudiziari, formulate nell´ambito di rilevazioni che attengano in termini generali ad altre categorie di dati (cfr., in particolare, IST-00245 Indagine sui consumi delle famiglie, pag. 197 e IST-00115-Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito, per quanto riguarda talune informazioni demo-sociali acquisite, pag. 236; le nuove rilevazioni IST-01395-Indagine sulle condizioni di vita, pag. 342, e, in particolare, IST-02155-Multiscopo sulle famiglie: modulo europeo sulla vittimizzazione, pag. 352; v. anche IST-02066-Multiscopo sulle famiglie: rilevazione sull´integrazione sociale e la condizione lavorativa dei cittadini immigrati, pag. 349, con particolare riferimento ai dati relativi alla vita sessuale; lo studio progettuale MES-00001-Gli extracomunitari a Messina: condizioni percepite, difficoltà emergenti, interventi per l´integrazione, pag. 340, con particolare riferimento alla frequenza dei rapporti sessuali e IST-02158-Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l´indagine sulla sicurezza dei cittadini, pag. 353).

Sussiste anche l´esigenza di utilizzare specifici accorgimenti al momento della raccolta per fare in modo che, in relazione a particolari questionari o domande su temi attinenti ad aspetti intimi o comunque strettamente privati (emergano o meno dati sensibili) sia comunque possibile fornire una risposta con modalità che non creino imbarazzo agli interessati (ad es., mediante compilazione personale di un modulo, anziché oralmente).

2. Incompletezza di alcune schede informative

Alcune delle schede informative, relative sia ai dati comuni, sia ai dati sensibili e giudiziari, non riportano le informazioni sufficienti per l´espressione del parere. Allo stato degli atti, non può quindi ritenersi ancora soddisfatto l´adempimento dell´obbligo di informativa attraverso l´inclusione del trattamento nel Psn, ai sensi dell´art. 6, comma 2, del codice deontologico.

Ciò comporta che, per quanto riguarda i progetti che non trattano dati sensibili e giudiziari, l´informativa dovrà essere resa con altre idonee modalità secondo quanto previsto dallo stesso art. 6 del codice deontologico (cfr. ad esempio, lo studio progettuale CNR-00017-La mobilità degli stranieri ad alta qualificazione in Italia e dei laureati italiani all´estero, pag. 196; il sistema informativo statistico IST-02178-Sistema informativo stranieri, pag. 194, che non riporta i principali caratteri rilevati). Con riferimento invece alle schede che individuano dati sensibili e giudiziari, i relativi trattamenti potranno essere eventualmente  effettuati solo dopo l´acquisizione del parere del Garante sulle schede, che è condizione di liceità e correttezza del trattamento (cfr. ad esempio, gli studi progettuali Mar-00001-Analisi di fattibilità e sperimentazione di una indagine panel longitudinale sulle caratteristiche socio-economiche delle famiglie in rapporto alle modificazioni del mercato del lavoro, pag. 368, e Rom-00012-Studio delle disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche, pag. 409). A tale proposito si ricorda che la specifica disciplina dettata dall´art. 6-bis del d.lg. n. 322/1989 individua nel Psn, sottoposto al parere preventivo di questa Autorità, il presupposto di liceità per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dall´Istat e dai soggetti Sistan, salvo che gli stessi siano già puntualmente individuati da norme di legge o di regolamento (cfr. parere del Garante del 15 dicembre 2005 sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso l´Istat). Nel caso in cui si intenda trattare dati sensibili e giudiziari, occorre pertanto riportare puntualmente tutte le informazioni richieste nelle schede informative, con particolare riguardo anche alla fonte dei dati raccolti, precisando se gli stessi provengano da propri archivi amministrativi.

3. Corretta definizione delle tipologie dei dati trattati

Alla luce di quanto disciplinato dal citato art. 6-bis del d.lg. n. 322/1989 e analogamente a quanto già considerato in relazione ai precedenti Psn, occorre sottolineare che è necessario individuare in modo corretto le tipologie di dati trattati nella compilazione delle schede informative, soprattutto per quanto riguarda quelli sensibili e giudiziari.

Ciò, con particolare riferimento ad alcune rilevazioni (cfr., ad esempio, la rilevazione IST-00091-Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura, pag. 217), inserite nel paragrafo relativo alle rilevazioni ed elaborazioni concernenti i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari (paragrafo 4.1, pagg. 187 e ss.), che sembrano invece riguardare informazioni sensibili (nel caso di specie, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Qualora il trattamento debba riguardare tali tipologie di informazioni, occorrerà integrare la scheda.

Inoltre, anche in relazione ad alcuni progetti di ricerca inseriti nel paragrafo 4.2, relativo a trattamenti di dati sensibili e giudiziari, la nozione di dato sensibile sembra non essere stata interpretata correttamente (cfr., ad esempio, lo studio progettuale Mar-00001-Analisi di fattibilità e sperimentazione di una indagine panel longitudinale sulle caratteristiche socio-economiche delle famiglie in rapporto alle modificazioni del mercato del lavoro, pag. 368, con riferimento ai dati relativi all´origine razziale ed etnica; l´elaborazione IST-02095-Analisi delle sperimentazioni sulle condizioni di vita degli immigrati, pag. 361; la rilevazione INT-00013-Attività delle forze di polizia nel settore degli stupefacenti, pag. 445, laddove viene erroneamente individuata la categoria dei dati relativi all´origine razziale o etnica, che non dovrebbero essere raccolti nel caso di specie, e non anche quella dei dati giudiziari). Pertanto, qualora a fronte di un corretto inquadramento dei dati trattati i progetti dovessero risultare privi di riferimenti a tale tipologia di dati, le schede dovranno essere corrette ed, eventualmente, inserite nel paragrafo 4.1, relativo a trattamenti di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.

Va riscontrata poi l´esigenza che per alcune rilevazioni sopra già richiamate (cfr. IST-02066-Multiscopo sulle famiglie: rilevazione sull´integrazione sociale e la condizione lavorativa dei cittadini immigrati, pag. 349, con particolare riferimento ai dati relativi alla vita sessuale; lo studio progettuale MES-00001-Gli extracomunitari a Messina: condizioni percepite, difficoltà emergenti, interventi per l´integrazione, pag. 340, con particolare riferimento alla frequenza dei rapporti sessuali), alla luce del principio di indispensabilità in relazione all´oggetto della ricerca, i dati siano resi anonimi subito dopo la raccolta.

4. Modalità di trattamento dei dati

Nonostante i rilievi formulati da questa Autorità nei pareri espressi sui precedenti programmi statistici nazionali, gran parte dei progetti continuano a derogare agli obblighi generali previsti dall´art. 6-bis, commi 5 e 6, del d.lg. n. 322/1989, nella parte in cui si prescrive di rendere anonimi i dati dopo la raccolta e si individuano cautele per l´eventuale conservazione di dati identificativi.

Per tali casi occorre specificare analiticamente nel Psn (eventualmente anche mediante modifiche alla struttura predefinita delle schede informative, e nel rispetto del principio di indispensabilità di cui all´art. 22 del Codice nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari), le comprovate esigenze da cui emerga l´effettiva necessità di disporre di dati identificativi anche dopo la raccolta in casi attentamente selezionati. Analoga specificazione deve essere inserita per le ragioni connesse alle particolari caratteristiche del trattamento per cui risulti impossibile custodire i dati identificativi separatamente da ogni altro dato personale, nonché i fondati motivi per i quali la separazione comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato (cfr., ad esempio, le rilevazioni IST-01687-Certificazioni di disabilità, pag. 380, IST-02067-Multiscopo sulle famiglie:condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, pag. 381, SAL-00050-Sorveglianza del morbillo, pag. 390, SAL-00051-Sorveglianza della rosolia congenita e dell´infezione da virus della rosolia in gravidanza, pag. 399, IST-00306-Condannati per delitto con sentenza irrevocabile, pag. 441, IST-00132-Rilevazione sui minorenni denunciati per delitto; gli studi progettuali LIG-00008-Studio progettuale sulla disabilità e sulla non autosufficienza della Regione Liguria, pag. 408, IPS-00053-Prestazioni di invalidità/inabilità INPS per causa invalidante, pag. 420, e IPS-0054-Prestazioni di invalidità/inabilità INPS di origine oncologica l´elaborazione, pag. 421; le elaborazioni IPS-0020-Certificati di diagnosi per indennità di malattia, pag. 418, e IST-01002-Delitti denunciati dalle forze di polizia all´autorità giudiziaria, pag. 443, MGG-00068-Assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei servizi della giustizia minorile, pag. 447).

Occorre poi che sia nuovamente verificata l´esattezza di alcune informazioni inserite nelle schede nelle quali, a volte, emergono contraddizioni relative alle affermazioni nelle stesse contenute (cfr. ad esempio, lo studio progettuale MES-00001-Gli extracomunitari a Messina: condizioni percepite, difficoltà emergenti, interventi per l´integrazione, pag. 340, in cui si dichiara di rendere anonimi i dati dopo la raccolta e, contestualmente, si prevede di conservare i dati identificativi separatamente dagli altri dati personali; v. altresì lo studio progettuale MID-000444-SISAD-Sistema informativo sanitario amministrazione difesa, pag. 402, in cui si dichiara di rendere anonimi i dati dopo la raccolta e, contestualmente, si attesta di voler conservare i dati per ulteriori trattamenti statistici in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato anche oltre il tempo necessario per il trattamento statistico di cui allo studio in esame).

5. Notificazione al Garante

Come rilevato anche nei precedenti pareri sul Psn (cfr. Psn 2006-2008 e Psn 2007-2009), la notificazione degli eventuali trattamenti di dati personali indicati all´art. 37, comma 1, del Codice, deve pervenire al Garante anteriormente all´inizio del trattamento. Si coglie pertanto l´occasione per evidenziare che, anche in relazione allo specifico quesito formulato in proposito dall´Istat, i trattamenti che ricadono nell´ambito di applicazione dell´art. 37, contenuti nel Psn, dovranno essere notificati all´Autorità secondo le modalità individuate dall´art. 38 del Codice, pena l´applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 163.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice e dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, esprime parere favorevole sullo schema del Programma statistico nazionale 2008-2010 a condizione che, fermo restando l´obbligo di preventiva notificazione al Garante, vengano apportate le modifiche indicate nei punti da 1) a 4) del presente parere, concernenti:

a) l´ambito applicativo della previsione dell´obbligo di fornire dati e notizie richieste per le rilevazioni previste dal Psn e taluni accorgimenti nella loro raccolta  per fare in modo che, in relazione a particolari questioni o domande su temi attinenti ad aspetti intimi o comunque strettamente privati sia possibile fornire una risposta con modalità che non creino imbarazzo agli interessati (punto 1);

b) l´indicazione di sufficienti elementi informativi nelle schede, sia per i dati comuni, sia per quelli sensibili e giudiziari (punto 2);

c) la corretta compilazione delle schede per ciò che concerne le tipologie di dati trattati (punto 3);

d) la conservazione di dati identificativi e l´esattezza di talune schede contenenti allo stato elementi tra essi contraddittori (punto 4).

Roma, 15 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli