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Provvedimento del 22 febbraio 2007 [1391891]

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[doc. web n. 1391891]

Provvedimento del 22 febbraio 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il provvedimento adottato in data 21 dicembre 2006  a seguito del ricorso al Garante presentato da XY s.r.l. ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con il quale questa Autorità ha ordinato a Bipop Carire S.p.A. e a Banca d´Italia di cancellare i dati della ricorrente dall´archivio C.a.I.-segmento Capri ed ha ordinato alla sola Bipop Carire S.p.A. di rettificare la causale dei protesti di due assegni iscritti a carico della ricorrente presso il registro informatico dei protesti, con conferma degli avvenuti adempimenti da fornirsi a questa Autorità e alla ricorrente entro il 25 gennaio 2007;

RILEVATO che in data 25 gennaio 2007 Bipop Carire S.p.A. ha fatto pervenire una nota nella quale, oltre a confermare l´avvenuto adempimento al provvedimento in merito alla cancellazione dei dati della ricorrente dall´archivio C.a.i.-segmento Capri, ha dichiarato di aver presentato in data 22 gennaio 2007 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, una richiesta di rettifica della causale dei protesti in questione, in quanto erronea, poiché gli stessi titoli dovevano a suo tempo essere protestati con l´indicazione di titoli "smarriti/rubati, firma contraffatta"; rilevato, tuttavia, che Bipop Carire S.p.A. ha sostenuto che la Camera di commercio di Reggio Emilia avrebbe comunicato l´impossibilità di accogliere la richiesta di  rettifica della causale, come precisato in una nota della stessa Camera di commercio di Reggio Emilia del 25 gennaio 2007;

VISTA la citata nota della Camera di commercio di Reggio Emilia del 25 gennaio 2007, inviata per conoscenza anche a questa Autorità, nella quale la stessa ha sostenuto che "per la normativa di cui alla legge n. 77 del 1955 e successive modificazioni ed integrazioni, la semplice erronea levata (cfr. art. 4, 1° e 2° comma), considerata anche nel senso di erronea indicazione della motivazione/causale che ha determinato il protesto, dà diritto a richiedere, in aggiunta all´ipotesi di levata illegittima, la cancellazione del protesto in via amministrativa"; rilevato che la predetta Camera di commercio si è, in tale nota, dichiarata pronta a provvedere alla cancellazione "in tempi stretti, sulla scorta della necessaria documentazione";

RILEVATO che l´art. 150, comma 5, del Codice stabilisce che se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo l´esecuzione di un provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato;

CONSTATATA, in relazione agli elementi forniti dalla Camera di commercio di Reggio Emilia, la sostanziale equivalenza (in  rapporto all´istanza rivolta prima del ricorso ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati) della cancellazione ritenuta praticabile dalla Camera di commercio rispetto alla misura della rettifica oggetto della decisione del Garante; ritenuto pertanto che Bipop Carire S.p.A. possa utilmente adempiere a quanto già disposto dal Garante attivandosi, senza ritardo, per ottenere l´equipollente soluzione della cancellazione dei protesti in questione dal registro informatico dei protesti presso la Camera di commercio di Reggio Emilia, dando conferma alla ricorrente e a questa Autorità di tale adempimento, entro il 30 marzo 2007;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dispone, ai sensi dell´art. 150, comma 5, del Codice, che Bipop Carire S.p.A. possa attivarsi senza ritardo, a titolo di utile adempimento alla decisione del Garante del 21 dicembre 2006, per ottenere la cancellazione dei protesti degli assegni in questione dal registro informatico dei protesti presso la Camera di commercio di Reggio Emilia, dando conferma alla ricorrente e a questa Autorità, entro il 30 marzo 2007, di tale adempimento;

b) dispone che copia della presente decisione sia inviata alla Camera di commercio di Reggio Emilia e a XY s.r.l..

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1391891
Data
22/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso