g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1380970]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1380970]

Provvedimento del 20 dicembre 2006


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza, datata 6 giugno 2006, (e pervenuta l´8 giugno successivo come da ricevuta in atti) inviata da Luigi Zuccherino a Dell S.p.A. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di alcune comunicazioni promozionali non sollecitate, chiedeva conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota l´interessato chiedeva, altresì, la cancellazione dei dati in questione;

VISTO il ricorso regolarizzato l´8 settembre 2006 con cui l´interessato, lamentando di non aver ricevuto riscontro alla citata istanza, ha ribadito le proprie richieste chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 30 ottobre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 30 novembre 2006 con la quale Dell S.p.A., nel dichiarare di non aver "mai effettuato ad alcun titolo alcuna attività di trattamento con riferimento ai dati personali del sig. Zuccherino", ha allegato copia del riscontro fornito, in pari data, al ricorrente; rilevato che, in tale riscontro, la società ha dichiarato di svolgere "attività di vendita, commercializzazione e promozione dei prodotti Dell in Italia, in via esclusiva, nei confronti di medie e grandi aziende (per tali intendendosi aziende che abbiano alle loro dipendenze più di 200 dipendenti), nonché alla pubblica amministrazione", ma non nei confronti di privati o piccole società, nei confronti dei quali tale attività è svolta da Dell S.A., società avente sede in Francia;

VISTA la nota inviata l´8 dicembre 2006 con la quale il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto diversi messaggi e-mail con i quali gli veniva data notizia dell´avvenuta cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica dalla "mailing list pubblicitaria" della società;

RITENUTO che  alla luce del riscontro fornito, seppure solo a seguito del ricorso, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere dati personali del ricorrente e di non averli mai trattati;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Dell S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Dell S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli