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Marketing via fax: rigetto di istanza di annullamento del blocco - 23 novembre 2006 [1368797]

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[doc. web n. 1368797]

Marketing via fax: rigetto di istanza di annullamento del blocco - 23 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento di blocco del trattamento dei dati personali effettuato mediante utilizzo di telefax per inviare comunicazioni pubblicitarie senza il preventivo consenso specifico ed informato degli interessati, adottato dall´Autorità il 2 marzo 2006 ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice nei confronti dell´impresa individuale Gfa Comunication & Marketing;

VISTA l´istanza di revoca e/o annullamento di tale provvedimento, presentata da Patrizia Angela Cavezzali, in qualità di titolare della Gfa Comunication & Marketing, notificata all´Autorità in data 18 ottobre 2006;

VISTI i motivi addotti dalla parte istante (in particolare, la carenza di motivazione del provvedimento, la violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento);

RITENUTO che tali motivi risultano infondati in quanto:

  • il Garante ha il potere di disporre anche d´ufficio il blocco del trattamento dei dati che risulti illecito o non corretto (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice). Ciò, anche prima della definizione di un procedimento amministrativo di controllo. Il legislatore ha voluto, infatti, corredare la normativa a tutela dei dati personali di strumenti di concreta garanzia proprio in considerazione delle situazioni giuridiche di primario interesse sul piano costituzionale che con essa assumono rilievo; ha, pertanto, riconosciuto al Garante (in tal senso, cfr. anche art. 28, direttiva 95/46/CE) poteri inibitori che devono essere esercitati anche con interventi immediati, nei casi in cui determinati trattamenti pongano il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per gli interessati (come è avvenuto nel caso di specie, anche alla luce del fatto che, per espressa indicazione dell´impresa individuale, Gfa Comunication & Marketing utilizza sistematicamente il telefax per finalità pubblicitarie rispetto ad un numero particolarmente elevato di destinatari: "tutte le società esistenti in Italia");
  • il contestato provvedimento di blocco è stato invero adottato dall´Autorità all´esito di un´istruttoria preliminare avviata a seguito della segnalazione del 16 febbraio 2006 della Bacchi Genius s.r.l., la quale aveva lamentato la ricezione di un fax indesiderato proveniente dall´impresa individuale Gfa Comunication & Marketing; in particolare, come rappresentato nel provvedimento medesimo, dalla segnalazione (e dal contesto della pubblicità dei servizi offerti sul sito Internet www.gfamarketing.com), non risultava che, per l´inoltro dei messaggi promozionali mediante telefax, fosse richiesto preliminarmente uno specifico consenso ai numerosi destinatari dei messaggi, come invece prescritto (art. 130 del Codice);
  • con riferimento all´asserita violazione del principio del contradditorio, l´esigenza di un intervento immediato da parte del Garante (intervenuto già il 2 marzo 2006) si è resa evidente considerando le particolari caratteristiche del trattamento (invio di comunicazioni commerciali tramite telefax). L´Autorità ha notificato il provvedimento di blocco l´8 marzo 2006 chiedendo contestualmente, ai sensi dell´art. 157 del Codice, informazioni volte a conoscere le specifiche modalità di trattamento, con particolare riguardo all´invio di materiale pubblicitario tramite telefax e instaurando tempestivamente il contraddittorio nel procedimento anche in sintonia con i principi generali dell´ordinamento (art. 7 l. n. 241/1990);
  • risulta infine infondata anche la doglianza relativa all´asserita violazione di legge per mancata indicazione del termine e dell´autorità presso cui proporre l´impugnazione (art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990). Fermo restando che il Codice prevede con una speciale disposizione un´esclusiva competenza dell´autorità giudiziaria ordinaria (art. 152 del Codice) e che, allorché richiamata dal Codice stesso, la legge n. 689/1981 è espressamente riconosciuta operante solo in quanto applicabile (cfr. art. 166 del Codice), va rilevato che la mancata indicazione nell´atto amministrativo del termine di impugnazione e dell´organo dinanzi al quale esso può essere impugnato, non inficia la validità dell´atto stesso, permettendo, semmai, la sola possibilità di riconoscere successivamente la scusabilità dell´errore in cui sia eventualmente incorso il destinatario dell´atto (circostanza che peraltro non ricorre nel caso di specie, non risultando che l´impresa istante abbia impugnato nei termini il provvedimento di blocco);

CONSIDERATO che, alla luce dell´accertamento ispettivo svolto in data 8 marzo 2006 presso la sede della Gfa Comunication & Marketing, permangono i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l´Autorità ad adottare il provvedimento di blocco;

VISTE, in particolare, le dichiarazioni rese per conto dell´impresa individuale, secondo cui: "la raccolta dei dati personali dei clienti destinatari dei telefax è avvenuta esclusivamente tramite l´acquisto di n. 2 cd-rom non riscrivibili. Nel primo cd rom sono contenuti circa n. 317.000 numeri di fax di sole società. Nel secondo cd-rom sono contenuti circa 3.000.000 di nominativi di aziende italiane e circa 150.000 numeri di fax delle stesse. Il cd-rom numero uno venne acquistato in data 8/4/2004 dalla Addressvitt s.r.l. con sede legale in Milano […]. Il secondo cd-rom venne acquistato in data 28/4/2005 dalla società Telextra s.r.l. con sede legale in Torino";

RILEVATO, inoltre, che la medesima impresa ha riconosciuto di non aver mai fornito agli interessati alcuna informativa, in quanto "riteneva assolto tale obbligo dalla società Addressvitt s.r.l. e Telextra s.r.l. fornitrici dei due cd-rom" e di non essersi mai attivata per ottenere il consenso degli interessati, in quanto riteneva parimenti assolto tale obbligo dalle medesime società;

RILEVATO che  dal predetto accertamento ispettivo è emerso che il numero di telefono della Bacchi Genius s.r.l. adibito a ricevere fax era contenuto nel cd-rom ceduto da Addressvitt s.r.l.;

RILEVATO che l´11 maggio 2006 l´Autorità ha avviato un ulteriore accertamento ai sensi dell´art. 157 del Codice, volto a verificare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte di Addressvitt s.r.l.. Ciò, con particolare riferimento al trattamento  finalizzato alla raccolta di dati personali da inserire in cd-rom per lo svolgimento di attività commerciali proprie e di terzi, nonché per la comunicazione dei dati medesimi a terzi per finalità parimenti commerciali;

RILEVATO dagli atti d´ufficio che sono in fase di svolgimento alcuni approfondimenti istruttori presso titolari del trattamento diversi dalla società istante;

VISTO l´art. 13, comma 4, del Codice secondo cui: "se i dati personali non sono raccolti presso l´interessato, l´informativa […] è data al medesimo interessato all´atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione";

RILEVATO che nel provvedimento generale in materia di comunicazioni indesiderate per posta elettronica (cfr. Provv. del 29 maggio 2003, in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 29840) il Garante ha prescritto ai titolari del trattamento le misure opportune e necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (cfr. art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, ora sostituito dall´art. 143, comma 1, lett. b), nonché dall´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice), stabilendo, in particolare, che "chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario; al momento in cui registra i dati deve poi inviare in ogni caso, a tutti gli interessati, un messaggio di informativa che precisi gli elementi indicati nell´art. 10 della legge n. 675, comprensivi di un riferimento di luogo -e non solo di posta elettronica- presso cui l´interessato possa esercitare i diritti riconosciuti dalla legge" (cfr. paragrafo 5 del provvedimento–"Messaggi per conto terzi e acquisto di banche dati");

CONSIDERATO che tali principi, ai sensi dell´art. 130 del Codice, vanno osservati anche per comunicazioni tramite telefax;

RITENUTO che, sulla base delle predette considerazioni, risulta dagli atti violato sia l´art. 13, comma 4, del Codice, sia quanto disposto dal Garante con il provvedimento del 29 maggio 2003;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la contestazione in separata sede della violazione amministrativa concernente l´informativa (artt. 13 comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RISERVATA l´adozione di ogni ulteriore atto e provvedimento all´esito degli ulteriori accertamenti come già detto avviati;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento di blocco è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

rigetta, allo stato degli atti, l´istanza di revoca e/o annullamento del provvedimento di blocco adottato il 2 marzo 2006 nei confronti della Gfa Comunication & Marketing, notificata all´Autorità in data 18 ottobre 2006.

Roma, 23 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli