g-docweb-display Portlet

Raccolta di dati genetici in discoteca per finalità di informazione televisiva: blocco - 19 ottobre 2006 [1350853]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1350853]

[v. Comunicato stampa,
Dichiarazione di Giuseppe Fortunato,
Provv.to 14 dicembre 2006]

Raccolta di dati genetici in discoteca per finalità di informazione televisiva: blocco -19 ottobre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la puntata della trasmissione televisiva "Le Iene" andata in onda sulla rete "Italia 1" di cui è editore Rti S.p.A. del 10 ottobre u.s.;

RILEVATO che nel corso della trasmissione è stato diffuso un servizio giornalistico relativo al possibile uso di sostanze stupefacenti tra i frequentatori di un locale notturno di Milano effettuato posizionando, all´insaputa degli interessati, piccole spugne all´interno della toilette del locale che, una volta impregnate dell´urina degli interessati stessi, sono state sottoposte ad un test rivelatore dell´assunzione di stupefacenti;

RISCONTRATO che il servizio di cui l´Autorità ha avuto per la prima volta notizia solo dopo la sua trasmissione è stato realizzato riprendendo nella toilette immagini di persone di sesso maschile mediante una telecamera occultata all´interno della toilette stessa;

RITENUTO che tale attività, pur essendo stati oscurati durante la trasmissione i volti delle persone chiaramente individuabili e riprese nelle immagini, ha comportato un´illecita raccolta e un successivo, e parimente illecito, trattamento di dati personali, anche di natura sanitaria -e quindi sensibile- in violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali-decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") e del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica;

RISCONTRATA in particolare la grave illiceità consistente nell´intrusione nella sfera privata della persona (oggetto anche di reato perseguibile a querela della persona offesa: art. 615 bis c.p.), nonché nella lesione della dignità personale, determinate dall´aver posizionato indebitamente una telecamera per effettuare riprese in una toilette, luogo questo nel quale deve essere garantita la sfera di intimità anche all´interno di un locale pubblico (art. 3 del codice di deontologia.; cfr. anche provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 in materia di videosorveglianza, nonché Cass. Pen Sez. IV, 16 marzo 2000, n. 7063 e Cass. Pen. Sez. Un., 28 marzo 2006 n. 26795/2006);

RITENUTO in particolare che, come già rilevato in relazione ad una raccolta parimenti illecita di dati anche sanitari effettuata, nei confronti di taluni parlamentari (provvedimento del Garante del 10 ottobre u.s.), il trattamento comprovato dal servizio giornalistico in esame viola principi del Codice applicabili a qualunque trattamento di dati personali, da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai fini perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) e d), del Codice);

RILEVATO che, come già affermato nel citato provvedimento del Garante del 10 ottobre, tali principi sono stati violati a prescindere dalla circostanza che nella trasmissione televisiva non siano state mandate in onda immagini di persone identificabili in quanto parzialmente oscurate, concretizzandosi già al momento della raccolta non informata dei dati (e della detenzione di filmati e risultati di test relativi a persone individuabili), una violazione dei diritti degli interessati, anche per effetto di una raccolta sleale dei dati stessi;

RILEVATO che, nel caso di specie, oltre alle predette violazioni di ordine generale, sono allo stato riscontrabili altre violazioni riguardanti specificamente gli obblighi sussistenti in capo a chi effettua trattamenti di dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica e già richiamati nel citato provvedimento del 10 ottobre, consistenti anche nel dovere di rendere note la propria identità e le finalità della raccolta e di evitare l´uso di artifici (art. 2, comma 1, del codice di deontologia);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti del titolare del trattamento, allo stato identificato in Rti S.p.A., il blocco di ogni trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all´art. 170 del Codice (reclusione da tre mesi a due anni);

RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l´invio di copia del presente provvedimento, al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il Dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dispone nei confronti di Rti S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il blocco di ogni trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 19 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli