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Provvedimento del 23 marzo 2006 - [1285350]

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[doc. web n. 1285350]

Provvedimento del 23 marzo 2006

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 27 gennaio 2006 da Alberto Ricci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessio Nobile e Alessandro De Rosa, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che lo riguardano in riferimento ad un mutuo stipulato in data 21 aprile 1998 con la predetta banca; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 27 febbraio 2006 con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha aderito alle richieste dell´interessato comunicando i dati personali richiesti e mettendo a disposizione dello stesso la documentazione attinente al rapporto in questione;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi in data 3 marzo 2006 nel quale il ricorrente, nel dichiarare di non aver ancora ricevuto copia né del riscontro inviato dal titolare del trattamento, né della documentazione allegata, ha ribadito le proprie richieste riservandosi di esaminare i riscontri della controparte;

VISTA la nota inviata in data 15 marzo 2006 con la quale il ricorrente, nel prendere atto dell´adesione da parte della banca resistente alle proprie richieste, ha ribadito la richiesta di rifusione delle spese del procedimento;

RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza che è presa in considerazione dal Garante unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali relativi al rapporto bancario intrattenuti dall´interessato con la banca resistente; precisato che tale diritto di accesso ai dati personali è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ai sensi dell´art. 119 del d.lg. n. 385/1993 (c.d. testo unico in materia bancaria);

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" solo quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa;

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di tale banca, in ordine alla richiesta del ricorrente di accedere ai dati personali che lo riguardano; rilevato, peraltro, che tale riscontro è pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 250 euro, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli