g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 2 febbraio 2006 [1244676]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1244676]

Provvedimento del 2 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata a Google Italy s.r.l., in data 21 settembre 2005, con la quale KZ, nel rilevare che alcuni dati personali che lo riguardano (nome, cognome e indirizzo) erano presenti su una pagina Internet relativa al newsgroup "..." in un intervento "del 12/8/02 dal titolo: XY", ha chiesto alla società di cancellare i dati in questione;

VISTO il ricorso presentato il 31 ottobre 2005 nei confronti di Google Italy s.r.l. (rappresentata e difesa dall´avv. Massimiliano Molinari presso il cui studio ha eletto domicilio) con il quale KZ, nel lamentare il mancato riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice, ha ribadito la propria richiesta di cancellazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 27 dicembre 2005 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 1° dicembre 2005 con la quale Google Italy s.r.l. ha sostenuto di non svolgere "alcuna attività relativa alla (…) fornitura del servizio Google gruppi", né di essere responsabile dello stesso, indicando che tale ruolo sarebbe invece rivestito da una diversa società avente sede negli Stati Uniti d´America (Google Inc.) "soggetto con il quale" il ricorrente "ha stipulato il contratto relativo alla fornitura del servizio de quo accettandone i termini e le condizioni d´uso al momento della registrazione al servizio stesso"; rilevato che, con la medesima nota, la società resistente ha comunicato di essersi comunque attivata "comunicando a Google Inc. le (…) richieste";

VISTA la nota depositata nell´audizione del 12 dicembre 2005, con la quale la società resistente ha eccepito "il difetto di legittimazione passiva della società Google Italy s.r.l. in considerazione del fatto che quest´ultima (…) è responsabile esclusivamente della vendita e della promozione, per conto della società americana Google Inc., di pubblicità on-line, di prodotti e servizi di direct marketing"; rilevato che la resistente ha altresì dichiarato che "l´assoluta estraneità di Google Italy s.r.l. rispetto alle doglianze dell´odierno ricorrente emerge, altresì, dai suddetti termini e condizioni del servizio" secondo cui "Google Gruppi" è "di proprietà e gestito da Google Inc.", società che peraltro "l´odierno ricorrente, nell´accettare le condizioni generali di adesione al servizio, ha espressamente manlevato (…) da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni connessi all´utilizzo del servizio";

VISTA la nota pervenuta il 5 gennaio 2006 con la quale l´interessato ha dichiarato che "l´intervento contestato è stato cancellato da Google, ma (…) è raggiungibile con un altro persorso (sempre all´interno del portale google.it)";

RILEVATO che non risulta che la società resistente effettui un trattamento dei dati personali del ricorrente, neanche attraverso la vendita di servizi pubblicitari o una delle altre attività da essa effettuate per conto della società americana Google Inc.;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, tenuto anche conto delle dichiarazioni rilasciate dalla resistente, seppure soltanto a seguito della presentazione del ricorso (della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

RILEVATO altresì che la predetta dichiarazione non pregiudica i diritti del ricorrente nei confronti dei soggetti che possono ritenersi titolari del trattamento in rapporto alla diffusione di dati personali attraverso il newsgroup;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 2 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli