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Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle province - 19 settembre 2005 [1175684]

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[doc. web n. 1175684]

Parere 7 settembre 2005
doc. web n. 1174562 

Schede 1-56-1011-15

cfr. Provvedimento 30 giugno 2005
doc. web n. 1144445

Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle province - 19 settembre 2005

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE


Premesso che:

  • gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
  • il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all´art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di regola, presso l´interessato;

c) verifichino periodicamente l´esattezza, l´aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l´ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l´utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

  • sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lettera g);
  • il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
  • l´art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l´identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l´interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l´interessato, quelle effettuate da questa Provincia, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Provincia deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall´art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all´indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all´esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all´indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall´Unione delle province d´Italia in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 7 settembre 2005;

VERIFICATA la rispondenza del presente regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare al presente regolamento la più ampia diffusione nell´ambito della provincia attraverso la pubblicazione ……………………(all´albo pretorio e  nel sito Internet della Provincia; nel periodico edito dalla Provincia; mediante affissione presso ......…);

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

adotta il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice.

 

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Provincia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.


ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l´interessato.
Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla Provincia sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l´effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3
Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

 

Indice dei trattamenti

N° scheda 

 Denominazione del trattamento

 1

 Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia, enti, istituzioni ed aziende collegate

 2

 Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia, enti, istituzioni ed aziende collegate - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all´invalidità civile, benefici connessi all´invalidità derivante da cause di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa

 3

 Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell´ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell´ente presso enti, aziende e istituzioni

 4

 Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo

 5

 Attività del difensore civico provinciale

 6

 Gestione delle attività relative all´incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale

 7

 Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell´amministrazione

 8

 Attività di erogazioni e benefici a vario titolo a sostegno di singoli o famiglie in campo sociale, erogazioni e attività a sostegno di imprese nel settore dello sviluppo  economico

 9

 Attività di controllo e vigilanza in materia ambientale effettuata dai corpi di polizia provinciale, dalle guardie venatorie, dal personale di vigilanza volontario e uffici preposti

 10

 Attività in materia di sicurezza stradale effettuate dai corpi di polizia provinciale

 11

 Attività relativa al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi

 12

 Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di predisposizione dei piani provinciali di emergenza in materia di protezione civile

 13

 Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione

 14

 Organizzazione del servizio scolastico

 15

 Attività riguardanti le iniziative di democrazia diretta