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Statistica - Garanzie ed obblighi per il censimento della popolazione - 14 marzo 2001 [1075571]

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[doc web n. 1075571]

Statistica - Garanzie ed obblighi per il censimento della popolazione - 14 marzo 2001

Organismi esterni e in particolare quelli privati, nonché rilevatori e coordinatori che collaborano al 14° censimento della popolazione devono possedere requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere trasmessa dall´ISTAT il 5 febbraio 2001;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

OSSERVA:

L´Istituto nazionale di statistica con nota n. 835 del 5 febbraio 2001 ha chiesto un parere sullo schema di regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni, e dell´8° censimento dell´industria e dei servizi ai sensi dell´art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Il provvedimento non disciplina nel dettaglio la tematica della protezione dei dati personali e si limita a regolare lo svolgimento dei censimenti con un generale richiamo alla legge n. 675/1996 e al d.P.R. n. 318 (art. 21).

Il Garante osserva preliminarmente che il regolamento in esame non è teso a disciplinare analiticamente tutte le varie problematiche relative alla protezione dei dati. È però necessario che l´Istituto nazionale di statistica sovrintenda con particolare attenzione a tali profili anche in sede attuativa.

In questa prospettiva appare innanzitutto opportuno evidenziare la necessità di prevedere che gli organismi esterni ed in particolare quelli privati cui verranno affidate fasi di rilevazione censuaria tramite convenzione o contratti, possiedano requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle istruzioni ricevute specie in materia di riservatezza e sicurezza dei trattamenti.

Analoghi requisiti devono essere opportunamente richiesti ai rilevatori e ai coordinatori i quali dovranno assumere anche la necessaria qualifica di "incaricati del trattamento" ai sensi degli artt. 8 e 19 della legge n. 675/1996, essendo quindi tenuti alla stretta osservanza delle istruzioni ricevute e soggetti alla vigilanza sul corretto svolgimento dei compiti loro assegnati, nonché al segreto d´ufficio del d.lg. n. 322/1989.

In riferimento poi all´art. 20, comma 1 ("obbligo di risposta") o dell´art. 24 dello schema ("comunicazione e pubblicità ") si ritiene opportuno anche inserire alcune indicazioni generali sul trattamento dei dati, sulle relative modalità e sui diritti degli interessati.

Relativamente all´art. 22 ("fornitura dei dati") è infine necessario, in sintonia con le modificazioni apportate al d.lg. n. 322/1989 dal d.lg. n. 281/1999, che l´articolo sia riformulato facendo riferimento non a dati privi degli elementi identificativi diretti ma a dati che non rendano identificabili gli interessati.

Il presente parere è formulato infine con riferimento al solo schema di regolamento, non essendo pervenuti gli esemplari delle schede di rilevamento e delle connesse informative agli interessati.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il proprio parere allo schema di regolamento nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 14 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli