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Procedimento relativo ai ricorsi - Trattamento dei dati effettuato da un'agenzia investigativa ' 27 febbraio 2002 [1063614]

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[doc. web. n. 1063614]

Procedimento relativo ai ricorsi - Trattamento dei dati effettuato da un´agenzia investigativa – 27 febbraio 2002

Non rientra fra i diritti azionabili per mezzo del ricorso al Garante, che va quindi dichiarato inammissibile, la richiesta volta a conoscere i destinatari e la motivazione di eventuali comunicazioni e diffusione dei dati personali.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di Carpinvestigazioni s.r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto completo riscontro ad una istanza presentata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 alla Carpinvestigazioni s.r.l.

Nutrendo il sospetto di essere oggetto di attività investigativa, l’interessato ha rivolto alla società una richiesta volta ad ottenere la conferma dell’esistenza e dell’origine di propri dati personali, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, nonché della logica e delle finalità del trattamento. Il ricorrente si è anche opposto ad ulteriori trattamenti di dati che lo riguardano, ed ha chiesto il blocco dei dati trattati e di conoscere i destinatari di eventuali comunicazioni e diffusioni.

La società titolare del trattamento ha inviato una nota all’interessato datata 24 dicembre 2001 con la quale non ha fornito specifico riscontro a quanto richiesto, affermando che la risposta non doveva essere considerata confermativa della conservazione di dati riferiti al ricorrente. La società ha anche asserito di operare nel pieno rispetto dei principi di cui alla legge n. 675/1996.

Nel ricorso presentato a questa Autorità, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto delle risposte ricevute ed ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 gennaio 2002, la società ha inviato -solo al Garante e non anche al ricorrente cui è stata data generica notizia dell’avvenuto riscontro all’Autorità- una nota datata 1° febbraio 2002, precisando di aver ricevuto il 25 ottobre 2001 un incarico investigativo regolarmente iscritto nel registro degli affari della società.

La società ha precisato che l’incarico avrebbe dovuto essere espletato per non più di sei giorni, in una determinata fascia oraria, ma che a seguito della scoperta da parte del ricorrente di essere pedinato (5 dicembre 2001) l’incarico non avrebbe avuto "alcun seguito". Sarebbe stato quindi raccolto solo il nome e l’età riportati nell’atto di incarico e nessun altro dato comune o sensibile.

Con memoria pervenuta a questa Autorità in data 19 febbraio 2002 il ricorrente ha ribadito da ultimo le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da un’agenzia investigativa.

Il trattamento di dati personali effettuato in tale ambito è previsto, in termini generali, da varie disposizioni della legge n. 675/1996, la quale individua alcuni presupposti in base ai quali le relative operazioni di trattamento possono ritenersi lecite, ed indica alcune circoscritte eccezioni alla disciplina dell’informativa, dei requisiti del trattamento e del diritto di accesso ai dati, quando gli stessi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (artt. 10, comma 4, 12, comma 1, lett. h), 14, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. g) legge n. 675/1996).

3. Nel merito vanno specificamente esaminate le richieste avanzate dall’interessato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso presentato a questa Autorità.

Va dichiarata l’inammissibilità della richiesta volta a conoscere i "destinatari e la motivazione di eventuali comunicazioni e diffusione" di dati personali dell’interessato.

Tale richiesta non rientra infatti fra le posizioni giuridiche riconosciute dall’art. 13 della legge n. 675/1996, che conferisce all’interessato il diritto di conoscere la logica e le finalità del trattamento e di ottenere dal titolare del trattamento l’attestazione che alcune operazioni (cancellazione, trasformazione in forma anonima blocco dei dati, aggiornamento, rettificazione etc.) sono portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi (art. 13, comma 1, lett. c), nn. 1 e 4).


4. Devono essere poi ritenute infondate le richieste con le quali l’interessato si è opposto ad ulteriori acquisizioni e trattamenti di dati ed ha richiesto il blocco dei dati.

L’acquisizione di dati personali da parte della Carpinvestigazioni s.r.l. così come emerge dalla nota del 1° febbraio inviata a questa Autorità dal titolare del trattamento, è stata effettuato nell’ambito di un’attività investigativa che non risulta allo stato aver travalicato i limiti previsti dalla legge n. 675/1996 e dall’autorizzazione generale n. 6/2000 ("Autorizzazione n. 6/2000 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati").

5. Il ricorso va invece accolto in parte per quanto riguarda le richieste volte ad ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali, la comunicazione in forma intelligibile di tali dati e della loro origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento.

Il titolare del trattamento, infatti, con la citata nota del 1° febbraio 2002, ha fornito solo un riscontro inidoneo rispetto alle richieste dell’interessato, limitandosi a precisare che la nota "di cortesia" non era indicativa della conservazione di dati. Non ha però fornito alcuna informazione relativa ai dati personali "comuni" e sensibili eventualmente detenuti dell’interessato (ad es. nome, cognome, targa della macchina, luoghi del pedinamento, ecc.) raccolti in occasione del conferimento del mandato investigativo o acquisiti successivamente.

La Carpinvestigazioni s.r.l. non ha inoltre fornito all’interessato un riscontro in merito all’origine degli eventuali dati personali, alla logica e alla finalità su cui si basa il trattamento effettuato.

Si tratta di richieste che sono state legittimamente avanzate ai sensi del citato art. 13 della legge n. 675/1996 e rispetto alle quali non è stata invocata dal titolare del trattamento la particolare ipotesi di differimento del diritto di accesso previsto dal già citato art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996.

Integrando, quindi, le parziali notizie successivamente fornite alla sola Autorità, il titolare del trattamento dovrà confermare all’interessato quanto in esse indicato aggiungendovi le altre informazioni sopra indicate, entro un termine che appare congruo fissare al 27 marzo 2002.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara l’inammissibilità del ricorso per quanto concerne la richiesta volta a conoscere "i destinatari e la motivazione di eventuali comunicazioni o diffusione" di dati relativi al ricorrente;
  • dichiara infondata la richiesta volta a manifestare l’opposizione al trattamento in essere ed a richiedere il blocco dei dati trattati;
  • accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Carpinvestigazioni s.r.l. di comunicare all’interessato le informazioni indicate in motivazione, entro il 27 marzo 2002, dando conferma entro la stessa data all’Autorità dell’avvenuto adempimento.


Roma, 27 febbraio 2002


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli