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Parere su uno schema di decreto ministeriale recante disposizioni relative al controllo dell’autenticità e dell’idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro - 29 gennaio 2015 [3750475]

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[doc. web n. 3750475]

Parere su uno schema di decreto ministeriale recante disposizioni relative al controllo dell´autenticità e dell´idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro - 29 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 48 del 29 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´economia e delle finanze;

Visto l´art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Il Ministero dell´economia e delle finanze ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto ministeriale recante disposizioni relative al controllo dell´autenticità e dell´idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro.

L´articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, prevede che la Banca d´Italia e il Ministero dell´economia e delle finanze (infra MEF), nell´ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanino disposizioni attuative anche relativamente "alle procedure, all´organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonché, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010" sulla autenticazione delle monete in euro e sul trattamento delle monete non adatte alla circolazione (art. 8, comma 9, d.l. n. 350/2001).

In relazione alle banconote, la Banca d´Italia ha adottato il provvedimento del 14 febbraio 2012 recante disposizioni relative al controllo dell´autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2012.

Con riferimento alle monete, invece, rileva lo schema in esame.

Si sottolinea, peraltro, che il Garante in data 4 ottobre 2012 ha reso parere su uno schema di decreto del MEF in analoga materia, concernente la trasmissione per via telematica dei dati e delle informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, poi confluito nel decreto 1 febbraio 2013 (in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2013). Il predetto decreto è stato emanato ai sensi dell´articolo 2, comma 152, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al quale i gestori del contante devono trasmettere al MEF i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità.

RILEVATO

Lo schema di decreto definisce una serie di figure chiave per l´applicazione del decreto (art. 1, comma 1).

In primo luogo, considerato che il predetto regolamento (UE) n. 1210/2010 –relativo alla autenticazione delle monete in euro e al trattamento di quelle non adatte alla circolazione- definisce come autorità nazionale incaricata il Centro nazionale di analisi delle monete o un´altra autorità incaricata dallo Stato membro interessato, lo schema in esame definisce a sua volta il Centro nazionale di analisi delle monete (infra C.N.A.C.) come l´Autorità nazionale incaricata istituita presso l´Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (art. comma 1, lett. d)).

Inoltre, lo schema definisce il "gestore del contante" (ossia il soggetto di cui all´articolo 8, comma 2, del suddetto decreto-legge  n. 350/2001, ad eccezione dei soggetti di cui alla lett. c) del medesimo articolo) come il soggetto tenuto a verificare l´integrità e lo stato di conservazione delle monete metalliche in euro allo scopo di individuare quelle sospette di falsità e quelle che non sono più adatte alla circolazione (lett. h)).

Si considerano, quindi, gestori del contante, i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute, nonché i soggetti che svolgono attività di custodia o trasporto di denaro contante di cui all´articolo 14, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all´esercizio dell´attività di trattamento del denaro contante.

Per "esibitore", invece, si intende la persona fisica o persona giuridica diversa dal gestore del contante che presenta alla Banca d´Italia, per il rimborso o la sostituzione, monete ritenute non adatte alla circolazione (lett. g)).

Oggetto del decreto è l´autenticazione delle monete e il trattamento di quelle non adatte alla circolazione, allo scopo di preservare l´integrità e lo stato di conservazione del circolante metallico, mediante l´individuazione delle monete sospette di falsità attraverso controlli di autenticità automatici o manuali e la verifica di quelle che per il loro stato di conservazione sono adatte a essere rimesse in circolazione (art. 4).

L´articolo 3 dello schema prevede una comunicazione di inizio attività ad opera dei gestori del contante nei confronti del C.N.A.C.; a tal riguardo, sono utilizzati rispettivamente i modelli allegati A o A1 a seconda che il gestore svolga l´attività di autenticazione attraverso apparecchiature automatiche oppure mediante controlli manuali o esternalizzando i controlli.

Inoltre, si richiede ai gestori del contante la disponibilità di adeguate risorse tecnologiche per l´utilizzo delle apparecchiature automatiche necessarie e l´assegnazione di risorse umane adeguate (art. 6). I gestori sono sottoposti a controlli del C.N.A.C. per finalità di verifica del rispetto delle disposizioni in materia di gestione delle monete, anche mediante visite ispettive, la cui relazione è trasmessa al MEF (art. 16 e all. E dello schema). In caso di eventuale inosservanza delle disposizioni in esame, il MEF applica nei confronti dei gestori del contante sanzioni amministrative (art. 17).

In base al regolamento europeo citato, tutte le monete sospettate di essere contraffatte e le monete in euro non adatte alla circolazione sono consegnate all´autorità nazionale incaricata (art 3 Reg. n. 1210/2010).

In tal senso, gli articoli 13 e 14 dello schema disciplinano gli adempimenti cui sono tenuti al riguardo i gestori del contante e la Banca d´Italia.

I gestori del contante, che sono obbligati al ritiro dalla circolazione delle monete sospette di falsità, trasmettono al C.N.A.C. le monete non classificate come autentiche in seguito ai controlli effettuati, e inviano al C.N.A.C. le monete ritenute non adatte alla circolazione utilizzando il modello "D" allegato allo schema di decreto, copia del quale è rilasciata all´interessato (art. 13).

Per quanto riguarda la Banca d´Italia, le monete in euro non adatte alla circolazione, presentate dagli esibitori alle Sezioni di Tesoreria dello Stato istituite presso le filiali della Banca d´Italia, sono poi spedite da queste ultime al C.N.A.C. insieme al predetto modello "D", copia del quale è rilasciata all´esibitore (art. 14).

Lo schema di decreto in esame prevede anche segnalazioni statistiche. In questo senso, i gestori del contante inviano al C.N.A.C. informazioni e dati periodici utilizzabili per monitorare l´attività di ricircolo delle monete tramite portale della Banca d´Italia; prima dell´attivazione del portale, è previsto un periodo transitorio in cui il gestore, per comunicare i dati statistici al C.N.A.C.., dovrà utilizzare un apposito modulo (all. F). Quest´ultimo potrà poi pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i predetti dati, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti (art. 18).

Infine, l´articolo 21 reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Si prevede che i dati e le informazioni acquisiti per il controllo dell´autenticità e l´idoneità delle monete in euro siano trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (infra Codice) (art. 21, comma 1).

Lo schema prevede che il Ministero dell´economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro, il C.N.A.C., la Banca d´Italia e i gestori del contante sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, del trattamento dei dati personali acquisiti in base al decreto (art. 21, comma 2). I gestori del contante e la Banca d´Italia, in relazione agli adempimenti di loro competenza descritti negli  articoli 13 e 14 (per i quali si veda sopra), rendono agli interessati idonea informativa ai sensi dell´articolo 13 del Codice, in particolare in ordine alla trasmissione dei dati e delle informazioni al C.N.A.C. (art. 21, comma 3). Tale informativa è riportata nel modello D.

RITENUTO

Il parere è reso su di una versione dello schema di decreto che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici dell´Amministrazione interessata nel corso di contatti informali, volti a perfezionare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Lo schema di decreto reca disposizioni volte ad assicurare specifica applicazione ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, i gestori del contante e la Banca d´Italia, oltre a dover assicurare, in generale, l´osservanza delle disposizioni del Codice, devono rendere agli interessati  idonea informativa, in particolare sulla circostanza che i loro dati sono trasmessi al C.N.A.C.. L´informativa è riportata nel verbale di ritiro di monete ritenute non adatte alla circolazione, di cui all´allegato D, in relazione alle persone fisiche che consegnano le monete.

Lo schema reca, inoltre, nei pertinenti modelli allegati, apposita informativa rivolta ai gestori del contante e ad altri soggetti in relazione a specifici adempimenti cui sono tenuti o che li coinvolgono, rilevante nel caso in cui si tratti di persone fisiche (all. A, A1, B, C, E ed F).

Le indicazioni rese dall´Ufficio sono state sostanzialmente recepite dall´Amministrazione e lo schema di decreto non presenta criticità.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell´economia e delle finanze recante disposizioni relative al controllo dell´autenticità e dell´idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia