g-docweb-display Portlet

Vietato l'utilizzo di dati personali per finalità di comunicazioni promozionali in assenza del prescritto riscontro presso il Registro pubblico de...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1877065]

vedi anche
[newsletter]

Vietato l´utilizzo di dati personali per finalità di comunicazioni promozionali in assenza del prescritto riscontro presso il Registro pubblico delle opposizioni e tramite chiamate prive dell´identificazione della linea chiamante - 23 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 75 del 23 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l´art. 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l´art. 20 bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in G.U. n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha modificato l´art. 130 del Codice;

VISTO il dettato del comma 3 bis dell´art. 130 del Codice, il quale consente il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati presenti negli elenchi cartacei o elettronici di cui all´art. 129, comma 1, del Codice, effettuato mediante l´impiego del telefono per finalità di marketing, solo nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, mediante l´iscrizione della numerazione telefonica di cui risulti intestatario e degli altri dati personali di cui al menzionato art. 129, nel Registro pubblico delle opposizioni;

VISTO l´art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre 2010 (Regolamento recante istituzione e gestione del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all´utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali) che, in conformità a quanto stabilito dall´art. 130, comma 3 ter, lett. f) del Codice, prevede l´obbligo di presentazione dell´identificazione della linea chiamante;

VISTO altresì l´art. 130, comma 5, del Codice che, in relazione alle finalità di comunicazione commerciale o promozionale, vieta ai soggetti che effettuano la comunicazione medesima di camuffare o celare la loro identità;

VISTE le segnalazioni della signora XY e della signora KW, con le quali è stata lamentata la ricezione di chiamate promozionali da parte di operatori di Reti Televisive Italiane S.p.A. in assenza della identificazione della linea chiamante e nonostante i segnalanti avessero iscritto la propria numerazione, presente anche negli elenchi telefonici generali, nel Registro pubblico delle opposizioni, come accertato nel corso dell´istruttoria;

RILEVATO che, in risposta alle richieste di informazioni inviate dall´Autorità, Reti Televisive Italiane S.p.A. ha dichiarato che le chiamate oggetto di segnalazione sono state effettuate per proprio conto dalla società Call&Call Holding S.p.A. con l´intento di dare la "possibilità di tornare a ricevere i contenuti di Mediaset Premium";

RILEVATO pertanto che la titolarità dei relativi trattamenti di dati personali risulterebbe essere in capo a Reti Televisive Italiane S.p.A.;

CONSIDERATO che, contestualmente all´adozione del presente provvedimento, viene quindi avviato autonomo procedimento nei confronti di Reti Televisive Italiane S.p.A., al fine di accertare la liceità del trattamento dei dati personali da questa svolto;

CONSIDERATO che il trattamento effettuato da Call&Call Holding S.p.A., come emerso dagli atti dell´istruttoria, risulta illecito e non corretto non solo in quanto svolto nonostante l´avvenuta iscrizione delle numerazioni nel Registro pubblico delle opposizioni, ma anche perché non consente agli interessati di identificare l´autore della comunicazione promozionale e dunque di esercitare agevolmente i diritti di cui all´art. 7 del Codice;

CONSIDERATO al riguardo che pervengono al Garante centinaia di segnalazioni e reclami da parte di interessati iscritti al Registro pubblico delle opposizioni che lamentano di ricevere chiamate promozionali prive dell´identificazione della linea chiamante e relativamente alle quali, anche per l´Autorità, risulta più complesso risalire al soggetto chiamante;

CONSIDERATO inoltre che, come emerso dall´istruttoria, Call&Call Holding S.p.A. è incorsa nelle medesime violazioni in tempi diversi;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice, i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RITENUTA quindi la necessità di adottare, in considerazione dell´urgenza di impedire la reiterazione delle lamentate violazioni delle citate disposizioni, nei confronti di Call&Call Holding S.p.A. un provvedimento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, volto a disporre, in via cautelare, il blocco dei trattamenti di dati personali svolti per finalità di chiamate promozionali;

FATTA SALVA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per l´eventuale contestazione nei confronti di Call&Call Holding S.p.A.. della violazione delle disposizioni dell´art. 130 del Codice, ai sensi dell´art. 162, comma 2 bis del Codice;

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a. dichiara illecito, ai sensi degli artt. 11 e 130 del Codice, il trattamento svolto da Call&Call Holding S.p.A., con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via Cesare Cantù, 11, attraverso l´utilizzo dei dati personali dei segnalanti per finalità di comunicazioni promozionali svolto in assenza del prescritto riscontro al Registro pubblico delle opposizioni e tramite chiamate prive dell´identificazione della linea chiamante;

b. dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e  154, comma 1 lett. d) del Codice, il blocco dei trattamenti di dati personali svolti da Call&Call S.p.A. per finalità di chiamate promozionali, sino al momento in cui la società stessa non comunicherà all´Autorità di aver reso la propria attività conforme alle disposizioni normative sopra richiamate, inviando idonea documentazione comprovante l´avvenuto adeguamento, accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante della società, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell´art. 168 del Codice;

c. dispone l´apertura di un autonomo procedimento nei confronti di Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede legale a Roma, Largo del Nazareno, 8, al fine di accertare la liceità del trattamento dei dati personali da questa svolto.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli