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Newsletter 16 settembre 2008

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Newsletter - Notiziario settimanale - anno X

N. 312 del 16 settembre 2008

• Sperimentazione farmaci: più tutele per i pazienti
• Più privacy per i pensionati
• Diritto di cronaca e dettagli eccessivi

Sperimentazione farmaci: più tutele per i pazienti
Varate le linee guida. Italia all´avanguardia in Europa
Maggiori tutele per i pazienti che partecipano alle sperimentazioni cliniche di farmaci. Stringenti misure di sicurezza e ridotti tempi di conservazione dei dati e dei campioni biologici. Una più chiara distinzione tra il consenso al trattamento medico  e quello al trattamento dei dati personali. Sono le principali novità introdotte dal provvedimento generale sulle 
"Linee guida per i trattamenti di dati personali nell´ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" adottato in via definitiva dal Garante. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008). Con l´introduzione di regole ad hoc l´Italia si pone all´avanguardia in Europa nella protezione della privacy delle persone che si sottopongono alle sperimentazioni farmacologiche.
Il provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) è stato messo a punto sulla base delle numerose criticità emerse a seguito di accertamenti e verifiche presso società farmaceutiche e enti di ricerca e tiene conto anche di osservazioni e commenti di soggetti pubblici e privati ai quali era stato sottoposto con consultazione pubblica. I test clinici sui farmaci comportano un rilevante flusso di dati sanitari tra numerosi soggetti: case farmaceutiche, centri di sperimentazione, laboratori di analisi, organizzazioni di ricerca che si occupano del monitoraggio dello studio e dell´analisi statistica.
Contrariamente a quanto inizialmente ritenuto dalle case farmaceutiche, i dati medico/clinici raccolti nel corso delle sperimentazioni non sono anonimi. Tali informazioni, infatti, seppure codificate, sono pur sempre dati personali, riconducibili quindi all´identità delle persone che si sottopongono ai test. Da qui, l´esigenza di garantire maggiori tutele ai pazienti coinvolti negli studi clinici, a cominciare dall´informativa.
L´Autorità ha messo a punto un modello che può essere adottato dalle case farmaceutiche che promuovono la ricerca e utilizzato, tramite i centri di sperimentazione, per informare i pazienti sul trattamento dei dati che li riguardano. Nell´informativa devono essere specificati la natura dei dati trattati, la circostanza che tali dati vengano trasmessi all´estero, l´effettivo ruolo svolto dalla casa farmaceutica sponsor e promotrice della ricerca, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, l´esercizio del diritto di accesso e gli altri diritti (rettifica, aggiornamento) riconosciuti al paziente.
Il Garante ha individuato, inoltre, una formula per l´acquisizione del consenso dei pazienti unitamente al modello d´informativa. Ciò, consente agli interessati di esprimere la propria volontà su eventuali trattamenti effettuati presso altri soggetti che, anche all´estero, collaborano alla ricerca.
Senza tale assenso il trattamento dei dati personali è illecito.
In considerazione, infine, della particolare delicatezza della materia e del fatto che le case farmaceutiche, sponsor delle sperimentazioni, sono multinazionali e hanno necessità di trasferire i  dati in diversi Paesi, il Garante ha prescritto a tutti i soggetti coinvolti l´adozione di elevati standard di sicurezza, soprattutto per i trasferimenti in via telematica. Obbligatorie, quindi, procedure di autenticazione per  l´accesso ai dati, sistemi per la memorizzazione e l´archiviazione che prevedono ad esempio la cifratura e protocolli di comunicazione sicuri per la trasmissione dei dati tra i centri di sperimentazione, il database della società farmaceutica e i soggetti incaricati del monitoraggio.
Il provvedimento è stato inviato al Ministero della salute, all´Istituto superiore di sanità, all´Agenzia italiana del farmaco e alla Conferenza Stato-Regioni.

Più privacy per i pensionati 
L´ex dipendente pubblico ha diritto a ricevere il cedolino della pensione presso una casella postale
I pensionati, ex dipendenti pubblici, possono indicare una casella postale, diversa dall´indirizzo di residenza, come recapito per ricevere comunicazioni da parte dell´Inpdap, incluso il cedolino della pensione.
É quanto stabilito dal Garante nell´accogliere il ricorso di un pensionato che aveva chiesto di aggiornare o integrare i dati personali conservati dall´ente previdenziale con l´indicazione di una casella postale da lui fornita.
Il pensionato aveva inizialmente fatto la propria richiesta direttamente all´Inpdap ma, non avendo ricevuto alcuna risposta, aveva presentato ricorso all´Autorità, sottolineando il proprio interesse a ricevere le comunicazioni alla casella postale indicata per motivi di riservatezza. Sollecitato dal Garante ad accogliere la richiesta del pensionato, l´Inpdap aveva risposto che, in base alle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, la corrispondenza emessa dal Centro di calcolo dell´Istituto deve essere recapitata al luogo di residenza, e che non era comunque consentito l´inserimento nel sistema di una diversa domiciliazione.
L´Autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, ha invece considerato legittima la richiesta di integrazione delle informazioni conservate presso l´ente previdenziale.
Ai sensi del codice civile, infatti, una persona può eleggere un domicilio speciale per determinati atti o affari, comunicandolo espressamente per iscritto. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall´ente per giustificare la propria condotta, non risulta l´esistenza dell´obbligo ad utilizzare esclusivamente l´indirizzo di residenza per le comunicazioni degli enti previdenziali.
L´Inpdap dovrà inoltre liquidare a favore del pensionato parte delle spese da lui sostenute per la presentazione del ricorso.

Dirito di cronaca e dettagli eccessivi
Non si possono diffondere dati clinici sui quotidiani se questi dati non risultano "indispensabili" ai fini del diritto/dovere di cronaca.
È quanto ribadito dal Garante privacy nell´accogliere il ricorso di due coniugi che avevano lamentato una violazione della privacy a seguito della diffusione, da parte di due giornali locali, di notizie relative a un incidente stradale nel quale erano stati coinvolti con i due figli minori.
Entrambi i quotidiani avevano pubblicano numerosi dati personali tra i quali generalità, età, professione, luogo di nascita e luogo di residenza della coppia, ma soprattutto avevano riportato informazioni dettagliate sulle condizioni di salute dell´uomo che aveva subito l´amputazione di un arto.
Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato ai due giornali l´ulteriore diffusione dei dati personali relativi ai coniugi, in particolare di quelli riguardanti la menomazione fisica subita dall´uomo.
L´Autorità, nel dare ragione alla coppia, ha ribadito che il codice deontologico dei giornalisti stabilisce che nei servizi giornalistici deve essere evitata la divulgazione di notizie non indispensabili alle finalità giornalistiche, in particolare per quanto riguarda le informazioni sullo stato di salute di una persona identificata o identificabile.
Negli articoli erano state pubblicate anche le foto dei coniugi, riprese dalle fototessere dei documenti di riconoscimento raccolti all´interno dell´autovettura durante le operazioni di soccorso. Pubblicazione, secondo il Garante, non giustificata sul piano dell´essenzialità dell´informazione e che comunque non può essere ritenuta lecita per il solo fatto che le fotografie, come asserito dalle testate giornalistiche, sarebbero state fornite dalla polizia stradale.
Copia del provvedimento è stata inviata al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei Giornalisti.

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

Scuola: pubblicità dei voti dell´esame di Stato - 28 agosto 2008 [doc. web n. 1543188]

 

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