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Provvedimento del 7 dicembre 2006 [1375058]

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[doc. web n. 1375058]

Provvedimento del 7 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 17 luglio 2006, presentato da Giuseppe Antenucci nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione; rilevato che il ricorrente ha inoltre sostenuto che tale trattamento è illecito non avendo ricevuto né l´informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell´art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante  n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 18 ottobre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 20 settembre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento ad un prestito finalizzato erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. (già Bipielle Ducato S.p.A.) in data 26 luglio 2004, ed estinto nel luglio 2005 con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati da meno di 24 mesi", nonché ad un prestito finalizzato e a un prestito personale erogati da Fiditalia S.p.A. rispettivamente il 6 giugno 2003 e il 19 gennaio 2004, entrambi ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti non ancora regolarizzati"; ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv.  n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta opererebbe, a proprio avviso, esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo ai singoli partecipanti;

VISTO che Crif S.p.A., con la predetta nota, ha anche sostenuto di aver inviato una nota di riscontro, datata 13.01.2006, all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva confermato di aver cancellato tutte le informazioni creditizie di tipo positivo censite in relazione al ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie; rilevato inoltre che le informazioni creditizie relative alla posizione n. 3 e 5 della citata nota del 13.01.2006 (prestito finalizzato erogato da Silf S.p.A. il 13 luglio 2004 e mutuo ipotecario erogato da Banca Intesa S.p.A. il 15 gennaio 2001) "sono state cancellate, per effetto dell´intervenuta revoca del consenso, in quanto diventate informazioni creditizie di tipo positivo" in ragione del decorso dei tempi di conservazione previsti dall´art. 6, comma 2, del citato codice di deontologia e buona condotta per le informazioni creditizie di tipo "negativo" relative a ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati;

VISTA la nota inviata via fax il 16 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Bipitalia Ducato S.p.A. ha sostenuto che, in relazione al prestito erogato in data 26 luglio 2004, il ricorrente, dopo il puntuale rimborso delle prime due rate mensili, ha pagato con ritardo tutte le restanti nove rate, provvedendo a regolarizzare gli inadempimenti il 18 luglio 2005; rilevato che la società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento, sottoscritto dal cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato, infine, che in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta, Bipitalia Ducato S.p.A. ha sostenuto di non averlo inviato al ricorrente in quanto "i primi ritardi nel rimborso delle rate mensili si sono registrati anteriormente all´entrata in vigore del menzionato codice";

VISTA la nota inviata via fax il 22 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Fiditalia S.p.A., in relazione al finanziamento erogato il 6 giugno 2003, ha sostenuto che il ricorrente ha maturato "notevoli e costanti ritardi nei pagamenti rispetto ai termini convenuti"; rilevato che il finanziamento è attualmente in corso "con n. 5 (cinque) rate scadute ed impagate e presenta un saldo a debito" equivalente a 504,07 euro; rilevato che la stessa società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento, sottoscritto dal cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato che la resistente ha altresì inviato copia di una "lettera standard" inviata al ricorrente il 15 marzo 2005 con la quale gli aveva comunicato "che il perdurare dello stato di inadempimento avrebbe comportato la registrazione o l´ulteriore registrazione presso i s.i.c.";

VISTO che nella medesima nota inviata il 22 novembre 2006 Fiditalia S.p.A., in relazione al diverso finanziamento erogato il 19 gennaio 2004, ha altresì sostenuto che lo stesso è stato parimenti "caratterizzato da notevoli e costanti ritardi nei pagamenti"; rilevato che tale finanziamento "è tutt´ora in corso e presenta un saldo a debito" equivalente a 21.822,47 euro; rilevato che la stessa società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento, sottoscritto dal cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato, infine, che anche in questo caso Fiditalia S.p.A. ha inviato copia della citata "lettera standard " di preavviso di imminente registrazione ai sistemi di informazioni creditizie trasmessa al ricorrente il 23 ottobre 2004;

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto dalla parte resistente nel corso del procedimento, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione a partire dal 1° maggio 2005; ritenuto, quindi, che il trattamento dei dati relativi ai ritardi riferiti al finanziamento erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. il 26 luglio 2004, verificatisi successivamente al 1° maggio 2005, non è stato effettuato in modo lecito, non risultando, per espressa ammissione dell´ente partecipante, che sia stato fornito il predetto preavviso; rilevato che in ordine a tale profilo il ricorso deve essere quindi accolto e che deve essere ordinato a Crif S.p.A., di cancellare i dati relativi a tale posizione dal proprio sistema di informazioni creditizie entro il 12 febbraio 2007, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine; rilevato, invece, che, con riferimento ai finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.A. rispettivamente il 6 giugno 2003 e il 19 gennaio 2004, tale società ha inviato copia di una "lettera standard " contenente il preavviso di imminente o persistente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie, in caso di perdurante inadempimento, inviata al ricorrente rispettivamente il 15 marzo 2005 e il 23 ottobre 2004; rilevato pertanto che la cancellazione di tali informazioni creditizie di tipo "negativo" deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predetta nota, ha anche sostenuto di aver inviato una nota di riscontro, datata 13.1.2006, all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva confermato di aver cancellato tutte le informazioni creditizie di tipo positivo censite in relazione al ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie; rilevato inoltre che le informazioni creditizie relative alle posizioni n. 3 e 5 della citata nota del 13.1.2006 (prestito finalizzato erogato da Silf S.p.A. il 13 luglio 2004 e mutuo ipotecario erogato da Banca Intesa S.p.A. il 15 gennaio 2001) "sono state cancellate, per effetto dell´intervenuta revoca del consenso, in quanto diventate informazioni creditizie di tipo positivo" in ragione del decorso dei tempi di conservazione previsti dall´art. 6, comma 2, del citato codice di deontologia e buona condotta per le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella predetta nota di riscontro datata 13.1.2006, aveva già dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" comunicando tale informazione al ricorrente sia presso l´indirizzo di residenza, sia presso il domicilio eletto; ritenuto, quindi, che in ordine a tale profilo il ricorso non risulta fondato, avendo l´interessato ricevuto già un adeguato riscontro prima della proposizione del ricorso;

RILEVATO, invece, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito finalizzato erogato da Silf S.p.A. il 13 luglio 2004 e al mutuo ipotecario erogato da Banca Intesa S.p.A. il 15 gennaio 2001, in ragione delle dichiarazioni sulla loro avvenuta cancellazione rese dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a Crif S.p.A. di cancellare i dati relativi al finanziamento erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. il 26 luglio 2004, entro il 12 febbraio 2007, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito finalizzato erogato da Silf S.p.A. il 13 luglio 2004 e al mutuo ipotecario erogato da Banca Intesa S.p.A. il 15 gennaio 2001;

c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati relativi ai finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.A. il 6 giugno 2003 e il 19 gennaio 2004 ed ancora visualizzati nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.;

d) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati positivi. 

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli