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Provvedimento del 19 ottobre 2005 - [1192373]

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[doc. web n. 1192373]

Provvedimento del 19 ottobre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Laura Marino

nei confronti di

Banca d´Italia;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

La ricorrente, dopo essere stata segnalata all´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (C.A.I.–Centrale d´allarme interbancaria) a seguito della revoca di una carta di pagamento di cui era titolare, ha proposto un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice volta ad ottenere la cancellazione dell´iscrizione del proprio nominativo da tale archivio, contestando la perdurante registrazione della segnalazione dopo l´asserito saldo di quanto dovuto.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice, in data 8 luglio 2005, la ricorrente ha ribadito la propria istanza di cancellazione ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 149 del Codice in data 20 luglio 2005, Banca d´Italia, con nota del 7 settembre 2005, ha comunicato di aver già fornito riscontro alla ricorrente con raccomandata del 10 giugno 2005, facendo presente che, a differenza di quanto previsto dall´art. 33 del d.lg. n. 507/1999 in materia di pagamento tardivo di assegni emessi senza provvista, "per quanto riguarda le carte di pagamento (…), il pagamento delle somme non versate o la costituzione dei fondi successivamente alla revoca non incidono sull´obbligo di iscrizione né sulla durata della medesima".

Con memoria depositata il 15 settembre 2005, Banca d´Italia ha inoltre sostenuto che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile poiché, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. d), del Codice, i diritti di cui all´art. 7 "non possono essere esercitati con ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice, se il trattamento è effettuato da soggetto pubblico, in base ad espresse disposizioni di legge per esclusive finalità inerenti il sistema dei pagamenti";
  • la Banca d´Italia, soggetto pubblico, effettua il trattamento dei dati censiti nell´archivio C.a.i. in base ad espresse disposizioni di legge "al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento" (art. 10-bis della legge n. 386/1990);
  • in ogni caso, ai sensi della normativa applicabile all´archivio C.a.i., poiché gli enti segnalanti devono assicurare l´esattezza e la completezza dei dati trasmessi all´archivio e provvedere tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche di quelli errati (art. 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia n. 458/2001), dovrebbe escludersi la "legittimazione passiva della Banca d´Italia nei procedimenti, come quello di specie, in cui si contesti la mera legittimità dell´iscrizione";
  • con riferimento al caso di specie, alla luce di alcuni accertamenti avviati con la banca segnalante, "emerge che sul conto corrente intestato alla sig.ra Marino, sul quale dovevano essere regolate le transazioni eseguite con la carta, mancavano i fondi necessari con riferimento alle transazioni effettuate. Tale ipotesi risponde esattamente a quella prevista dall´art. 7 del regolamento sulla C.a.i." adottato con d.m. n. 458/2001 "come causa di revoca dell´autorizzazione ad emettere carte che –ai sensi dell´art. 10-bis, lett. b) ed e), della legge n. 15 dicembre 1990, n. 386 e dell´art. 2, comma 1, lett. g), del citato regolamento ministeriale– comporta l´iscrizione all´archivio".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne la segnalazione di alcuni dati personali della ricorrente all´archivio C.a.i. in relazione alla revoca di una carta di pagamento.

Il ricorso è infondato.

La resistente, ai sensi dell´art. 10-bis, comma 2, della legge n. 386/1990, riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati censiti in tale archivio e, contrariamente a quanto da essa sostenuto, è passivamente legittimata rispetto alle istanze proposte dagli interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice.

La richiesta volta ad ottenere la cancellazione del nominativo della ricorrente dal citato archivio non può essere però accolta, dal momento che il trattamento effettuato non risulta violare le disposizioni di legge che disciplinano la fattispecie in esame.

La segnalazione al citato archivio dell´avvenuta revoca della carta di pagamento risulta essere stata effettuata dalla Banca popolare di Bergamo nel rispetto di quanto disposto dall´art. 10-bis, comma 1, lett. e), della legge n. 386/1990 (come introdotto dall´art. 36 del d.lg. n. 507/1999). La normativa che disciplina il funzionamento dell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (C.a.i.), nonché le relative disposizioni di attuazione, legittimano la segnalazione a tale archivio in caso di avvenuta revoca di una carta di pagamento, senza assegnare specifico rilievo alla circostanza che l´obbligazione di pagamento sia stata o meno successivamente adempiuta. L´attuale conservazione del nominativo della ricorrente nell´archivio C.ai. non risulta, quindi, illecita.

Resta impregiudicato il diritto della ricorrente di far valere dinanzi alla competente autorità giudiziaria eventuali altri profili relativi non alla protezione dei dati personali, ma al corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 19 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1192373
Data
19/10/05

Tipologie

Decisione su ricorso