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Provvedimento del 23 ottobre 2005 [1182177]

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[doc. web n. 1182177]

Provvedimento del 23 ottobre 2005

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che "La Repubblica", nell´edizione odierna, a margine di alcuni articoli di cronaca sulle indagini relative all´omicidio del vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno, ha riprodotto parti di alcuni documenti che recano dati personali relativi al traffico di utenze telefoniche, compresi alcuni dati accessori e quelli relativi agli intestatari, dati che sarebbero riportati in una consulenza tecnica disposta nell´ambito di una precedente indagine giudiziaria inerente ad associazioni mafiose e traffico di stupefacenti;

RILEVATO che le parti documentali riprodotte contengono vari e delicati dati di carattere personale, oggetto di particolare tutela nell´ordinamento, relativi a soggetti identificati o identificabili;

RILEVATO che la diretta diffusione parziale di tali documenti, riprodotti in copia, non risulta giustificata, in quanto eccedente alla luce del principio di "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico", avuto anche riguardo alla circostanza che con essa possono essere altresì oggetto di pubblicazione i dati personali relativi a soggetti estranei a fatti criminosi (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali-d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; artt. 5 e 6 dell´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica);

RITENUTO che, in considerazione della particolare natura dei dati trattati e degli effetti che tale trattamento può determinare, vi è il concreto rischio di un pregiudizio rilevante per diversi interessati, anche in relazione alla possibilità di una reiterata diffusione in tempi ravvicinati dei medesimi dati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice ha il compito di vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta "illecito o non corretto (…) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

RITENUTA la necessità di disporre, con effetto immediato, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, nei confronti del Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a, in qualità di titolare del trattamento, il blocco del trattamento medesimo, limitatamente alla riproduzione dei predetti dati personali quali figurano nei documenti pubblicati;

RILEVATO che in caso di inosservanza del medesimo si renderebbe applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RITENUTA la necessità di completare l´istruttoria preliminare in ordine alla liceità e alla correttezza del trattamento, con particolare riguardo alle modalità della raccolta e della diffusione e al principio di essenzialità dell´informazione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone nei confronti del Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a, in qualità di titolare del trattamento, il blocco del trattamento di dati nei termini di cui in motivazione.

Roma, 23 ottobre 2005


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli