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Provvedimento del 20 aprile 2005 [1134190]

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[doc. web. n. 1134190]

Provvedimento del 20 aprile 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Melideo

nei confronti di

Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Supino presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L´interessato, dipendente di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., dopo aver promosso un procedimento civile dinanzi al giudice del lavoro per "vedersi riconoscere (…) il grado di funzionario di terzo livello dal 1991", ha formulato un´istanza di accesso ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti della resistente, chiedendo che gli fosse "messa a disposizione copia di ogni statuizione assunta" dal titolare del trattamento in relazione a tale sua pretesa e che gli fosse consegnata copia di "quanto attestato nel registro, bollato, di "prima nota" della Direzione generale del 21 giugno 1996, h. 9.03".

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessato ha riproposto le medesime richieste con il ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, con il quale ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 gennaio 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con memoria datata 8 febbraio 2005 e, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, nell´audizione del 21 marzo 2005, rilevando che la richiesta relativa alle statuizioni assunte dall´istituto di credito in ordine alle aspettative di carriera dell´interessato è stata già oggetto di una precedente istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice e di un successivo ricorso, nell´ambito del cui procedimento la resistente avrebbe comunicato tutti i dati detenuti. In ordine alla richiesta relativa a "quanto attestato nel registro, bollato, di "prima nota", la resistente ha invece sostenuto che la richiesta stessa è stata già formulata nel corso del giudizio avviato dal medesimo ricorrente dinanzi al Tribunale di Chieti e sarebbe, pertanto, inammissibile ai sensi dell´art. 145 del Codice. L´istituto di credito nel chiedere l’applicazione dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, ha inoltre chiesto di porre a carico del ricorrente le spese sostenute per il procedimento.

Con note datate 12 febbraio, 5 marzo e 9 aprile 2005, il ricorrente ha contestato il riscontro, richiamando l´art. 9, comma 5, del Codice, il quale consente all´interessato di riproporre l´istanza di accesso ai dati che lo riguardano decorsi novanta giorni dalla precedente istanza; ha specificato, poi, quest´ultima, indicando (in modo puntuale nella nota datata 9 aprile 2005) la documentazione che la resistente, a suo avviso, dovrebbe detenere in ordine alla propria richiesta di riconoscere il grado di funzionario di terzo livello.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un´istanza volta a conoscere dati personali che sarebbero detenuti da un datore di lavoro.

L´istanza del ricorrente può essere presa utilmente in considerazione esclusivamente quale richiesta di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento in qualsiasi forma. L´esercizio di tale diritto, come già rilevato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti, consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, solo la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti dal titolare del trattamento, e non permette di richiedere a quest´ultimo la creazione di documenti inesistenti nei propri archivi o la loro innovativa aggregazione secondo modalità prospettate dall´interessato, né di ottenere sempre e comunque, necessariamente, copia (fotostatica o autenticata) di documenti detenuti.

L´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è infatti prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice, con la dovuta omissione di dati riferiti a terzi, solo nel caso in cui l´estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare.

Diversamente da quanto desumibile dalle richieste dell´interessato, l´estrazione dei dati e la loro messa a disposizione dell´interessato è, quindi, la modalità ordinaria di adempimento alle predette richieste di accesso.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l´istanza di accesso in esame è, quindi, legittima, essendo stata avanzata dal ricorrente, nel rispetto di quanto previsto dall´art. 9, comma 5, del Codice, ovvero decorsi novanta giorni dalla presentazione di una precedente istanza analoga.

Va disattesa, poi, l´eccezione di ammissibilità proposta dall´istituto di credito in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali del ricorrente contenuti nel registro di "prima nota" di cui all´istanza ex art. 7 del Codice, non potendosi ritenere che l´odierno ricorso al Garante sia stato proposto per il medesimo oggetto per il quale è stata già adita l´autorità giudiziaria (art. 145, comma 2, del Codice).

Dinanzi al Tribunale di Chieti in funzione di giudice del lavoro pende, tra le parti, un giudizio che ha per oggetto non l´accesso a dati personali o altri profili concernenti il loro trattamento, ma una controversia concernente la rivendicazione di una qualifica superiore e le correlative differenze retributive. Nell´ambito dei vari mezzi di prova prodotti o articolati dalle parti vi è solo una richiesta dell´interessato al giudice di ordinare l´esibizione in giudizio di alcuni documenti di cui l´istante ritiene necessaria l´acquisizione, nel medesimo giudizio, ai sensi dell´art. 210 c.p.c., al fine di dimostrare le attività svolte dal resistente per la banca e le conseguenti responsabilità rivestite.

Nonostante l´ipotetica coincidenza di alcuni dei documenti oggetto di istanza di esibizione con quelli che potrebbero contenere i dati personali richiesti dall´interessato con l´istanza ex art. 7 del Codice, sono quindi diversi i presupposti (petitum; causa petendi) sulla base dei quali il ricorrente ha agito nel corso del giudizio; né alcun riferimento, diretto o indiretto, è stato fatto dallo stesso, in tale sede, all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice e, in particolare, allo specifico diritto di accesso ai dati personali oggetto del presente procedimento.

In ordine al richiamo della resistente all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, va inoltre rilevato che la resistente non ha fornito alcun elemento atto a comprovare il pregiudizio effettivo e concreto che potrebbe derivare, per l´esercizio di un proprio diritto in sede giudiziaria, dall´accesso del ricorrente ai dati personali in questione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e, anche alla luce di quanto precisato dal ricorrente nel corso del procedimento (con nota datata 9 aprile 2005) in ordine all´istanza di accesso (in conformità al disposto dell´art. 149, comma 4, del Codice), il titolare del trattamento dovrà comunicare allo stesso, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati personali cui si riferisce la richiesta, anche se già comunicati in passato al medesimo ricorrente; dovrà, altresì, dichiarare, in modo inequivoco, di non detenere altri dati personali relativi al ricorrente riferiti agli atti e documenti dallo stesso specificamente individuati.

Tali riscontri dovranno riguardare le sole informazioni di carattere personale, conservate in qualunque forma e luogo, e non anche l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento (art. 8, comma 4, del Codice).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di aderire alle richieste dell´interessato, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 20 aprile 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1134190
Data
20/04/05

Tipologie

Decisione su ricorso