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Attività giornalistica - Critica antivivisezione sul web: integrazione e divieto di utilizzo di dati - 31 luglio 2002 [1065798]

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[doc. web. 1065798]

Attività giornalistica - Critica antivivisezione sul web: integrazione e divieto di utilizzo di dati - 31 luglio 2002

Le disposizioni della legge n.675/1996 in materia di attività giornalistica si applicano anche ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità di manifestazione del pensiero attraverso la pubblicazione occasionale di articoli o saggi su internet.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATI i ricorsi presentati da XY e da ZY rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Jacchia, Antonella Terranova, Cristina Fussi e Fabio Ferraro presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio

nei confronti di

WY e KW rappresentate e difese dall´avv. Maria Caburazzi presso il cui studio in Venezia hanno eletto domicilio, e

Oipa Italia Onlus;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente XY, docente che svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze precliniche dell´Università degli studi di Milano (Ospedale Sacco), espone che il sito web "contrassegnato dal nome di dominio Aronne.it…dedicato a contrastare le pratiche di vivisezione e già collegato ad Oipa Italia Onlus…" ha diffuso illecitamente alcune informazioni personali che riguardano la propria persona (e la consorte che ha proposto anch´essa analogo ricorso), nonché riferimenti parimenti illeciti alla propria attività professionale di sperimentatore.

In particolare sarebbero stati diffusi sul sito numerosi dati personali strettamente riferiti alla persona del prof. XY e della sua consorte, quali l´indirizzo completo dell´abitazione di residenza, il numero di telefono di casa (intestato alla moglie e che sarebbe stato indicato falsamente come proveniente dall´elenco pubblico nel quale non era mai stato inserito), ecc. Dopo la disattivazione di tale numero telefonico è stato poi pubblicato l´indirizzo di posta elettronica del predetto interessato presso l´Università.

I riferimenti all´attività scientifica del prof. XY sarebbero gravemente inesatti e, con riguardo all´utilizzo di animali a scopo di sperimentazione, non darebbero conto né delle autorizzazioni ricevute dagli organi competenti, né delle esatte modalità di intervento sugli animali stessi iniziate nell´aprile 1999 e conclusesi definitivamente nell´agosto del 2000 nel rispetto delle esistenti raccomandazioni in ambito scientifico. L´attività svolta presso l´Ospedale Sacco di Milano sarebbe presentata in modo distorto e denigratorio (anche in relazione alla falsa indicazione della presenza di altri animali da sottoporre agli esperimenti, all´inesistenza di esperimenti senza anestesia e alla pubblicazione di immagini non riguardanti gli esperimenti svolti) con l´invito, inoltre, a "scrivere lettere di protesta e a far sentire la propria voce contro le efferatezze compiute".

Per effetto di tale incitamento sarebbero pervenuti numerosi messaggi di protesta e di concreta minaccia agli interessati e alle relative famiglie, giunti per telefono ed ai recapiti dei ricorrenti.

I trattamenti di dati personali effettuati tramite il sito evidenzierebbero, ad avviso dei ricorrenti, molteplici violazioni della disciplina concernente la protezione dei dati personali, con specifico riferimento all´assenza della notificazione di cui all´art. 7 della legge n. 675/1996, alla correttezza del trattamento, all´obbligo di informativa e alla mancata acquisizione del consenso informato degli interessati. Il numero di telefono privato era stato fornito dal XY all´associazione resistente nel quadro di contatti avuti il precedente anno, ma in via riservata e a condizione che non venisse divulgato. Le informazioni personali utilizzate non potrebbero poi rientrare nel novero dei dati provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque".

Secondo i ricorrenti ai trattamenti in questione non potrebbero neanche applicarsi le disposizioni concernenti "i trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di saggi e altre manifestazioni del pensiero", né le disposizioni concernenti il trattamento in ambito giornalistico.

Peraltro, in relazione alle disposizioni concernenti l´attività giornalistica, i soggetti individuati come titolari del trattamento avrebbero "violato anche i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico". Più in generale le operazioni di trattamento dei dati in questione contrasterebbero con i principi di cui all´art. 9 della legge n. 675, con specifico riferimento "alla erroneità, incompletezza e non veridicità dei dati trattati".

Le istanze proposte ai sensi dell´art. 13 nei confronti dei citati titolari del trattamento (volte a contestare la liceità del trattamento e ad ottenere, anche previo eventuale provvedimento di blocco di quest´ultimo, la rettificazione dei dati inesatti riferiti all´attività professionale del prof. XY, la cancellazione dei dati personali di entrambi i ricorrenti, nonché a manifestare l´opposizione ad ogni ulteriore trattamento dei dati stessi) non hanno trovato idoneo riscontro.

I ricorrenti hanno pertanto ribadito le loro richieste con i rispettivi ricorsi proposti ai sensi dell´art. 29, di cui è stata disposta la riunione previa trattazione congiunta, in ragione dell´identità soggettiva ed oggettiva.
All´invito ad aderire inoltrato da questa Autorità con nota del 5 luglio 2002, Oipa Italia Onlus ha risposto con due note fax in data in data 12 luglio 2002 nelle quali ha sostenuto:

  • di porsi "quale terzo soggetto estraneo" alla medesima vicenda che conseguirebbe ad iniziative personali delle altre due resistenti;
  • di non essere titolare di "alcun potere giuridico" di intervento per procedere "alla richiesta di rettifica ed eliminazione" dei dati riguardanti il prof. XY e la relativa consorte;
  • di non aver mai "posto a conoscenza di terzi" il numero del telefono mobile del prof. XY dallo stesso fornito in occasione di precedenti contatti con esponenti dell´Oipa;
  • che il sito in questione "non è in alcun modo riconducibile all´Oipa Italia Onlus", cui si ricollegherebbe invece il diverso sito www.OipaItalia.com;
  • che le persone che risultano gestire tale sito sono state espulse dall´organizzazione e che l´intestataria del sito, fin dal maggio scorso, è stata "formalmente diffidata all´immediata sospensione della spendita del nome dell´Oipa…".

Le resistenti WY e KW hanno risposto con fax inviati in data 12 luglio 2002 sostenendo che:

  • il numero di utenza telefonica della famiglia XY, rimasto " peraltro nel sito Aronne.it per pochi giorni", sarebbe "pubblico" in quanto la moglie del prof. XY "aggiunge nell´elenco telefonico al proprio cognome quello del marito";
  • l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente sarebbe anch´esso "pubblico" trovandosi lo stesso nel sito dell´Università di Milano;
  • quanto esposto in ordine agli esperimenti contestati "rientra nel diritto di critica costituzionalmente garantito";
  • alcune delle minacce documentate in allegato al ricorso non potrebbero essere ricollegabili temporalmente all´attività del sito; i dati relativi al ricorrente sarebbero stati inoltre cancellati dal medesimo sito;
  • la rettifica richiesta dal ricorrente documentata in allegato n. 12 al ricorso, "verrà pubblicata sul sito aprendo un dibattito sulla vivisezione".

Gli interessati hanno ribadito le loro posizioni nel corso dell´audizione svoltasi il 18 luglio 2002, specificando che "nonostante le affermazioni contenute nelle memorie, le controparti non hanno ancora ottemperato alle richieste dei ricorrenti".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

La questione oggetto di ricorso concerne un trattamento di dati personali consistente in particolare nella diffusione, tramite un sito Internet, di dati, informazioni ed opinioni sull´operato di un professore e della sua équipe, nonché nella diffusione di dati identificativi personali riferiti al medesimo ricercatore ed alla sua famiglia.

Alla luce di quanto risultante in atti devono essere considerate separatamente le posizioni di Oipa Italia Onlus e delle resistenti WY e KW.

Per quanto concerne Oipa Italia Onlus il ricorso non è fondato. Non sono infatti emersi elementi idonei volti a comprovare che tale soggetto abbia effettuato il contestato trattamento di dati personali relativi ai ricorrenti. Oipa Italia Onlus ha infatti documentato con sufficiente attendibilità di non aver intrapreso iniziative per il trattamento e la diffusione dei dati dei ricorrenti effettuata tramite il sito www.Aronne.it, che è risultato nella disponibilità di terzi.

Per quanto riguarda invece le altre resistenti, il trattamento di dati personali che le stesse non hanno contestato di effettuare tramite l´indicato sito Internet rientra nella sfera di applicazione della legge n. 675/1996 e ricade, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nella fattispecie disciplinata dall´art. 25, comma 4 bis, della medesima legge, che estende l´ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad altre attività di manifestazione del pensiero che implicano trattamenti di dati personali temporanei, effettuati da chiunque (ovvero anche da soggetti che non esercitano professionalmente l´attività giornalistica) e che sono finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

A tale ultimo genere di trattamento si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d), e 25 della legge n. 675/1996, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all´informativa, alla manifestazione del consenso e all´esonero dall´obbligo di informativa (art. 7, comma 5 ter, lettera n. legge n. 675), nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di espressione.

Alla luce della predetta normativa va quindi rilevato che il trattamento dei dati personali in questione effettuato per finalità di manifestazione del pensiero può avvenire senza il consenso dell´interessato.

Per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati riferiti alla vita privata del prof. XY e della consorte (indirizzo dell´abitazione privata, numero di telefono fisso, indirizzo e-mail) va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, essendo state tali informazioni espunte dal sito nelle more dell´esame del ricorso.

Deve ritenersi poi fondata l´opposizione relativa all´ulteriore, eventuale utilizzazione (anche in forme e con modalità diverse dal sito Internet in oggetto) da parte delle resistenti dei dati relativi all´indirizzo di residenza ed agli altri dettagli sopraindicati (numero di telefono mobile, e-mail del prof. XY). Si tratta infatti di elementi di cui non risulta una corretta acquisizione ed il cui utilizzo travalica comunque, nel caso di specie, i limiti di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 9 della legge n. 675, specie con riferimento alla ricorrente che risulta del tutto estranea alla vicenda.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle resistenti l´indirizzo e-mail dell´interessato desunto dal sito dell´Università di Milano non può essere considerato come "dato pubblico", ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b), della legge n. 675, liberamente utilizzabile per qualsiasi finalità, senza tener conto degli scopi per i quali era stato reso conoscibile in relazione a specifiche finalità (vedi ad esempio il provvedimento dell´11 gennaio 2001 in Bollettino del Garante n. 16, pag. 39).

Ciò premesso, con riferimento al trattamento dei restanti dati attinenti all´attività professionale del ricorrente, il ricorso di quest´ultimo va in parte accolto.

Non sono oggetto della presente decisione sia l´esercizio del diritto di critica su contenuti e modalità delle sperimentazioni sugli animali, sia la forma espressiva e il lamentato carattere diffamatorio di alcune espressioni di cui può essere chiesta una valutazione in altra sede, anche per quanto riguarda la prospettazione asseritamente maliziosa o comunque non corretta di fotografie concernenti altri esperimenti e di altro materiale informativo.

Resta inoltre impregiudicato il diritto degli enti e delle istituzioni menzionate nelle pagine web di far correggere o integrare notizie che si riferiscono più direttamente all´attività dei medesimi organismi, anziché alla persona dei ricorrenti.

Le restanti richieste devono essere accolte in parte ordinando alle persone fisiche resistenti di inserire nel sito in questione idonea informativa per il trattamento dei dati personali in termini corrispondenti a quanto previsto dal citato codice di deontologia.

Le medesime resistenti dovranno altresì integrare i dati personali riferibili alla persona del ricorrente in termini corrispondenti all´allegato 12 del ricorso (il cui contenuto e la cui inseribilità nel sito non sono contestati) con particolare e chiaro riferimento alla conclusione della sperimentazione, alle autorizzazioni e alle relative modalità. Ciò con la medesima evidenza grafica delle altre notizie già pubblicate e nell´ambito delle stesse sezioni in cui compaiono atti o riferimenti all´attività del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondati i ricorsi proposti nei confronti di Oipa Italia Onlus nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sui ricorsi, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste di cancellazione dal sito www.Aronne.it dei dati attinenti alla sfera privata dei ricorrenti;

c) in accoglimento parziale del ricorso del ricorrente Maurizio Mariotti ordina alle resistenti di integrare i dati personali relativi al medesimo, nei termini di cui in motivazione, entro il 10 marzo 2003, dando conferma di tale adempimento all´interessato ed a questa Autorità entro la medesima data;

d) accoglie i ricorsi in relazione all´opposizione al trattamento dei dati personali attinenti alla sfera personale dei ricorrenti (indirizzo di residenza, numero di telefono mobile e indirizzo e-mail) e ordina alle resistenti di astenersi dal loro ulteriore trattamento anche attraverso altre modalità di diffusione

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli