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Procedimento relativo ai ricorsi - Il titolare del trattamento è tenuto ad un completo riscontro delle richieste dell'interessato ' 20 marzo 2002 ...

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[doc. web. n. 1063515]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il titolare del trattamento è tenuto ad un completo riscontro delle richieste dell´interessato – 20 marzo 2002

Nel caso in cui, per la notevole quantità delle informazioni richieste o per le concrete modalità della loro conservazione, l´estrazione e la trasposizione dei dati personali (su supporto cartaceo o informatico) risulti particolarmente difficoltosa, la semplice ed immediata messa a disposizione dei documenti che li contengono può costituire modalità idonea per l´adempimento alla richiesta di accesso (fattispecie in cui il datore di lavoro, dopo aver tempestivamente fornito all´interessato un primo elenco dei dati personali detenuti, ha anche immediatamente posto a sua disposizione l´intero fascicolo personale).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Domenico Marzano rappresentato e difeso dall´avv. Antonella Lentini presso il cui studio in Locri ha eletto domicilio

nei confronti di

Banco di Napoli S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, dipendente di Banco di Napoli S.p.A. in servizio presso la filiale di Locri (Rc), lamenta di non aver ricevuto riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto al predetto titolare del trattamento di avere conferma dell´esistenza dei propri dati personali e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile "di tutte le informazioni personali collegate al rapporto di lavoro, allo stato giuridico ed economico, compreso il curriculum lavorativo, gli incarichi svolti e le cariche rivestite dallo stesso".

L´interessato ha quindi presentato ricorso al Garante ai sensi dell´ art. 29 della legge n. 675/1996.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da quest´Autorità in data 27 febbraio 2002, Banco di Napoli S.p.A. ha trasmesso una nota di riscontro in data 4 marzo 2002 nella quale ha precisato:

  • di aver già manifestato all´interessato in data 6 febbraio 2002 la disponibilità dell´istituto a mettere a disposizione i dati detenuti presso la filiale di Reggio Calabria, cui erano state impartite istruzioni;
  • di detenere una numerosa serie di dati personali del ricorrente essendo lo stesso dipendente di Banco di Napoli S.p.a. dal 1974;
  • di mettere a disposizione i dati richiesti, di cui è stato fornito un primo elenco nonché un sommario delle tipologie, attraverso la messa a disposizione del fascicolo personale dell´interessato.

In data 7 marzo 2002, il titolare del trattamento ha presentato una ulteriore memoria nella quale ha ribadito la propria posizione ed ha allegato la documentazione concernente i riscontri già forniti in precedenza all´interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne la richiesta di accesso al complesso dei dati personali di un dipendente detenuti dall´azienda di credito alle cui dipendenze lo stesso opera dal 1974.

3. Al riguardo va dichiarato, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito un riscontro alle richieste avanzate dall´interessato, indicando in modo analitico una prima serie di dati personali detenuti e assicurando l´immediata disponibilità -per la visione- del fascicolo personale presso la competente sede territoriale di Reggio Calabria.

L´esibizione e l´eventuale consegna in copia della documentazione può infatti costituire una modalità idonea di adempimento della richiesta di accesso ai dati personali formulata dal ricorrente specie quando, come nella situazione in esame, la quantità delle informazioni richieste e la loro conservazione in archivi prevalentemente cartacei rendono particolarmente difficoltosa l´estrazione dei dati dai documenti e la loro trasposizione su supporto cartaceo o informatico ai sensi dell´art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione.


Roma, 20 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli