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Provvedimento del 15 gennaio 2004 [1054663]

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[doc web n. 1054663]

Provvedimento del 15 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Questura di KH;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente, in servizio presso la Questura di KH con la qualifica di Commissario capo della Polizia di Stato, si era sottoposto il 31 luglio 2003 ad una visita medica da parte della C.m.o. del Policlinico militare di ZX che confermava la diagnosi di "stato ansioso" effettuata pochi giorni prima dall´ufficio sanitario della questura e riteneva il ricorrente medesimo "temporaneamente inidoneo a prestare servizio".

Con un´istanza formulata il 12 agosto 2003 il ricorrente ha affermato che i dati personali relativi alle proprie condizioni di salute "sono fuoriusciti indebitamente" dall´ufficio sanitario della Questura e "sono stati comunicati indebitamente (…) ad altri enti che li hanno (…) utilizzati nell´ambito di procedimenti diversi dalle finalità per le quali erano stati raccolti". L´interessato ha anche chiesto, oltre ad alcune istanze non comprese fra i diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004), la cancellazione ed il blocco dei dati che lo riguardano, con particolare riferimento a quelli relativi allo stato di salute, e si è opposto "per il futuro" al loro trattamento, ove effettuato "al di fuori dell´ufficio sanitario e al di fuori delle finalità riguardanti il giudizio di idoneità o meno a prestare servizio".

Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha presentato ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003), ribadendo le proprie istanze e chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 4 dicembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la Questura di KH, con nota inviata via fax il 9 dicembre 2003, ha sostenuto che:

  • l´ufficio sanitario della stessa con nota del 23 luglio 2003 disponeva "il ritiro cautelativo dell´arma in dotazione e del tesserino" di servizio nei confronti del ricorrente "per la patologia riscontrata peraltro non indicata", provvedimento cui si è data immediata esecuzione il 25 luglio successivo;
  • alcuni giorni dopo, "con nota strettamente riservata (…) datata 29/07/2003 (…), la Div. Pol. Amministrativa e Sociale della Questura di KH comunicava al Prefetto ed al Questore di ZX (…) il contenuto della nota inviata dall´ufficio sanitario";
  • "tale segnalazione aveva luogo ai fini dell´eventuale adozione dei provvedimenti amministrativi previsti dagli artt. 11 e 39 del T.U. delle Leggi di P.S. 18/06/1931, n. 773", in quanto il ricorrente "risultava detentore di una pistola (…) regolarmente denunciata presso il Comando Stazione CC. di YJ, nonché titolare del porto di fucile per uso sportivo rilasciato dal Questore di ZX il 9.4.2001";
  • il provvedimento adottato nei confronti dell´interessato ha natura "cautelare e non definitiva" e "deve ritenersi non soltanto pienamente legittimo, ma altresì doveroso da parte dell´Autorità di P.S., nell´interesse sia della collettività che del dipendente stesso".

Con note pervenute il 16 ed il 23 dicembre 2003, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato presso la Questura di KH in relazione ad un appartenente alla Polizia di Stato.

Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, senza che debba richiedersi il consenso dell´interessato, nei limiti già stabiliti dagli artt. 22 e 27 della legge n. 675/1996 (ora, dagli artt. 18 s. del citato d.lg. n. 196/2003).

Stando alla documentazione prodotta non risulta che il trattamento di dati personali del ricorrente sia stato effettuato dalla Questura di KH in violazione delle predette disposizioni concernenti l´attività di soggetti pubblici quale quello in esame, sia in riferimento alla comunicazione interna alla Questura medesima, sia in relazione alla comunicazione ad altri organi o uffici dell´amministrazione dell´interno.

La comunicazione alla Divisione polizia amministrativa e sociale della medesima Questura e, poi, al prefetto e al questore competente per territorio non risulta effettuata in violazione delle disposizioni concernenti le autorizzazioni di polizia per la detenzione e il porto di armi, né per una finalità (adozione di provvedimenti concernenti la detenzione privata di una pistola e di proiettili e il porto di un fucile) incompatibile con quella alla base del precedente trattamento (ritiro cautelativo dell´arma in dotazione e del tesserino di servizio).

Il ricorso non risulta pertanto fondato.

Con separato provvedimento ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a) e c) del predetto decreto legislativo verrà instaurato un autonomo procedimento per verificare il corretto adempimento dell´obbligo di informativa da parte degli uffici sopraindicati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

 

Roma, 15 gennaio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1054663
Data
15/01/04

Tipologie

Decisione su ricorso